La pronuncia del Tribunale di Avellino in commento conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità: nella mediazione obbligatoria la competenza territoriale dell’organismo è un requisito sostanziale di procedibilità. Pertanto, l’attivazione del procedimento avanti ad un organismo territorialmente incompetente, determina il venire meno della domanda.
Nel caso esaminato, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte creditrice aveva tempestivamente avviato il tentativo di mediazione, ma presso un organismo privo di competenza territoriale, perché estraneo al circondario del giudice adito.
Il Tribunale, sul punto, rammenta che l’art. 4 del d.lgs. 28/2010 impone l’instaurazione della mediazione “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente”, con la conseguenza che il procedimento incardinato dinanzi ad un organismo incompetente non produce alcun effetto. Il Giudice sottolinea, inoltre, come la modalità telematica non incida sul criterio territoriale: la sede dell’organismo deve comunque ricadere nel distretto competente, salvo accordo congiunto delle parti. Da tali osservazioni è, quindi, derivata la declaratoria di improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, seppure non fosse stato depositato in giudizio il verbale di mediazione. Infatti, come evidenziato dal Giudice, “l’insufficiente e/o inadeguata prova circa il concreto e ritual esperimento del tentative di mediazione non può che riverberarsi in danno della parte tenuta al rispetto del relative onere”.
La pronuncia si mostra, dunque, pienamente coerente con i precedenti richiamati, sottolinenando che l’onere di attivare della mediazione non si esaurisce in un mero adempimento formale, ma richiede il rispetto delle condizioni di legge, incluse quelle territoriali.
13.11.2025