Presupposto per eccepire l’improcedibilità della domanda a causa della mancata partecipazione di una delle parti in mediazione, è l’aver sollevato la relativa eccezione avanti al mediatore.
Nel caso di specie, in sede di gravame, sia l’appellante, sia gli appellanti incidentali, eccepivano l’improcedibilità della domanda di primo grado, atteso che una delle parti non aveva partecipato alla mediazione, con ciò determinando il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto assolto il requisito di procedibilità della domanda di primo grado, atteso che “(…) nell’epigrafe del verbale di mancata conciliazione, nella parte successiva a quella in cui furono costituite le parti, si legge che “Il mediatore prende atto della regolare trasmissione della convocazione di primo incontro a tutte le parti e della mancata comparizione del sig. ###, per cui ricorda ai presenti che la normativa in materia di mediazione richiede la presenza personale delle parti. I presenti ne prendono atto e chiedono di procedere” (cfr. documento in atti). E, dunque, non solamente né la ### S.a.s., né il sig. ### hanno eccepito in sede di mediazione la mancanza del sig. ### la; ma, anzi, hanno espressamente chiesto di andare avanti nella procedura”.
Nel corso dell’incontro, dunque, le parti avevano discusso in merito all’oggetto della mediazione e, non essendo stato raggiunto un accordo, il mediatore chiudeva il procedimento redigendo un verbale negativo. In altre parole, gli appellanti principale ed incidentale, sebbene fossero stati resi edotti dell’assenza di una parte, nulla avevano eccepito al riguardo, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di presenza di uno degli attori. Ne consegue, secondo i giudici di appello, che “Essi, pertanto, non possono far valere in giudizio un profilo di improcedibilità della domanda di primo grado alla quale hanno volontariamente dato corso, proseguendo nel tentativo di mediazione, ancorché questo si sia chiuso senza accordo. Più correttamente, essi, anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbero dovuto eccepire l’assenza di uno dei due attori, anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.”.
In conclusione, non essendo stata sollevata alcuna contestazione avanti all’organismo di mediazione, il verbale di “mancato accordo” deve considerarsi idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.