La Corte d’appello di Venezia torna a pronunciarsi sul rapporto tra mediazione obbligatoria, contratti bancari e fideiussione.
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Vicenza che revocava un decreto ingiuntivo sul presupposto del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti dei fideiussori di una società.
Il provvedimento veniva, quindi, impugnato dall’Istituto Bancario, che richiamava la decisione della Cassazione n. 31209/2022 e deduceva che la causa non rientrava nell’elenco delle controversie per le quali l’art. 5 comma 1 del D.L.vo n. 28/10 prevede, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione. Questo in considerazione del fatto che la controversia di primo grado aveva ad oggetto un credito non derivante da un “contratto bancario” in senso stretto, ma da una fideiussione.
Con pronuncia n. 1165/2024 del 12/06/2024, la Corte d’Appello di Venezia, richiamando una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari, e sulla scorta di altri precedenti arresti di legittimità sul tema (Cass. n. 15200/18, rv. 649305; n. 12883/21; n. 30520/19, rv. 655970), esclude che le controversie derivanti da contratti che non possano qualificarsi come contratti bancari tipici, disciplinati come tali nel codice civile e nel testo unico bancario (D.L.vo n. 385/93), o come contratti inerenti a strumenti finanziari regolati dal testo unico finanziario (D.L.vo n. 58/98), rientrino nella previsione di mediazione obbligatoria di cui al D.L.vo n. 28/10.
Ad avviso della Corte veneta, quindi, non si può estendere l’obbligo di mediazione alle diverse ipotesi in cui i contratti comuni siano stipulati tra istituti di credito e clienti, come ad esempio la fideiussione.
Per l’effetto, la sentenza di primo grado è stata riformata.