La comunicazione della domanda di mediazione, promossa in pendenza di un giudizio, è valida anche se indirizzata al difensore costituito della parte chiamata.
A seguito dell’avvio di un procedimento di mediazione, esperito nel corso di una causa avente ad oggetto una materia per la quale il tentativo di conciliazione è obbligatorio a pena di improcedibilità, veniva redatto verbale negativo, in cui si dava atto della regolare ricezione delle convocazioni di tutte le parti e della comunicazione di mancata adesione da parte del difensore della convenuta.
Tuttavia, nell’ambito delle memorie integrative disposte dal Giudice, la convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, atteso che la convocazione in mediazione non le era stata notificata personalmente, bensì al proprio legale costituito in giudizio.
Invero, nel caso di specie, la convocazione al primo incontro veniva spedita direttamente a parte convenuta a mezzo di raccomandata AR, che però tornava al mittente per compiuta giacenza. Pertanto, la convocazione al secondo incontro veniva inviata anche a mezzo pec al procuratore della parte chiamata.
Il Tribunale di Roma, reputando valido l’invito alla mediazione ex articolo 5 D. Lgs. 28/2010, notificato al difensore costituito in giudizio, ha ritenuto che la procedura di mediazione fosse stata regolarmente espletata.
Infatti, l’articolo 8 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che, in materia di mediazione «la domanda è la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante chiuse le virgolette. La suddetta disposizione mira, dunque, a garantire l’instaurazione del contraddittorio prescindendo dall’applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 28/2010 gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.
Nel caso di specie, l’instaurazione del procedimento di mediazione era avvenuta prima della fase di merito e la relativa comunicazione era stata indirizzata al difensore della parte chiamata, presso cui la stessa aveva letto domicilio. Di conseguenza, secondo il giudice romano, “è evidente l’idoneità dell’invito dell’attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest’ultimo di partecipare al procedimento di mediazione”.