La decisione della Corte di Cassazione trae origine da un giudizio promosso da un creditore per far ottenere la dichiarazione di nullità della compravendita, posta in essere dal proprio debitore in favore della moglie, in quanto illecita ovvero simulata.
La domanda veniva accolta sia in primo grado, sia in sede di appello. In particolare, i giudici di secondo grado rigettavano l’eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dagli appellanti, per mancato esperimento del procedimento di mediazione. La Corte, infatti, affermava che l’azione di simulazione, avente ad oggetto una compravendita immobiliare, non rientra tra i procedimenti di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
I coniugi ricorrevano, pertanto, avanti alla Suprema Corte, denunciando – quale primo motivo di impugnazione – la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, anche in relazione all’art. 163 c.p.c. ed all’art. 12 Preleggi (mancato assolvimento della condizione di procedibilità consistente nel previo esercizio della procedura di mediazione obbligatoria di Legge).
La Cassazione sul punto ha confermato la decisione resa dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno dapprima rammentato che la norma invocata dai ricorrenti impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali; la fattispecie esaminata, però, era ben diversa, non vertendo sulla qualificazione o attribuzione di diritti reali.
Quindi è stato rammentato che “Questa Corte in tema di azione revocatoria ha chiarito che non vertendo la predetta azione sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso, non rientra fra le controversi assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (Cass. n. 25855 del 2021)”.
Ebbene, per la Cassazione, tale principio può trovare applicazione anche con riguardo all’azione di simulazione, atteso che quest’ultima ha natura personale e “la finalità di accertare l’inefficacia dell’atto dispositivo patrimoniale del debitore nei confronti del terzo creditore, facendo prevalere la realtà, ossia la reale volontà delle parti, sull’apparenza”.
Ne consegue che l’azione di simulazione non è soggetta a mediazione obbligatoria.