18.11.2025 Icon

Ricorso in Cassazione: inammissibile se viola i principi di specificità e chiarezza

“In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l’atto che cumuli, in modo indistinto e confuso, censure eterogenee riconducibili alle diverse ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., senza individuarne con chiarezza l’autonoma articolazione. La confusione espositiva, che impone al giudice di legittimità un’indebita opera di selezione e ricostruzione dei motivi, integra di per sé un vizio formale idoneo a determinare la declaratoria di inammissibilità, a prescindere dal merito delle questioni sostanziali prospettate”.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento con la quale ha confermato, ancora una volta, la rigorosità dei requisiti di ammissibilità del ricorso, evidenziando l’esigenza di intelligibilità delle doglianze alla sentenza impugnata come condizione imprescindibile per l’accesso al giudizio di legittimità.

La vicenda in esame trae origine da una cartella di pagamento con cui venivano richieste alla società di autonoleggio varie somme per violazioni al Codice della strada. La società, opponendosi, sosteneva da un lato la mancata notificazione di alcuni verbali, dall’altro la tempestiva comunicazione alle amministrazioni dei dati dei locatari, così da escludere la propria responsabilità solidale.  

Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo fondate le doglianze.

Il Tribunale accoglieva l’appello e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione.

La Suprema Corte, esaminati i motivi del ricorso proposto dalla società di autonoleggio, preliminarmente ha ritenuto inammissibile la censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado in quanto non più prevista come motivo di ricorso.

Inoltre la stessa ha rilevato che la società ricorrente aveva accumulato, in un unico blocco di argomentazioni, censure eterogenee, sovrapponendo richiami all’art. 360 c.p.c., violazioni di legge, criticità motivazionali e doglianze fattuali, senza un’organizzazione chiara né una distinzione tra i profili sostanziali e quelli processuali.

La Corte ha dunque ritenuto il ricorso non sufficientemente intellegibile e, soprattutto, non conforme all’art. 366 c.p.c., poiché richiedeva ai giudici di legittimità un lavoro di selezione e ricostruzione delle critiche incompatibile con la funzione nomofilattica del giudizio di Cassazione. Secondo i giudici, infatti, l’atto così redatto trasformava il ricorso in una sorta di riesame generale della controversia, più vicino a un nuovo giudizio di merito che a un controllo di correttezza giuridica; diversamente, è pacifico che il ricorrente debba esporre in modo esaustivo i fatti di causa, sostanziali e processuali, consentendo al giudice di individuare quale sia la doglianza, a quale parte della sentenza si riferisca, quale parametro normativo si intenda violato e quale sia il nucleo critico della censura, senza costringere la Corte ad improprie operazioni interpretative.

La Cassazione ha inoltre ribadito che la società di noleggio che intende contestare la propria legittimazione passiva deve attivarsi al momento della notificazione dei verbali di accertamento, utilizzando gli strumenti previsti dal Codice della strada.

Solo attraverso un tempestivo ricorso al Prefetto o al Giudice di pace è possibile evitare che il verbale diventi definitivo, mentre l’opposizione all’esecuzione non può essere impiegata come rimedio tardivo per far valere difetti di notifica, errori nell’individuazione del soggetto obbligato o questioni riguardanti la comunicazione dei dati del locatario.

Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali

La Corte con l’ordinanza in commento richiama così l’attenzione sul fatto che la chiarezza espositiva e la rigorosa strutturazione dei motivi costituiscono requisiti sostanziali, e non meri formalismi, per giungere al vaglio di legittimità della Suprema Corte.

Autore Francesco Tedesco

Associate

Milano

f.tedesco@lascalaw.com

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