“In assenza di espressioni univoche che limitino, in una procura generale alle liti correlata all’elezione di domicilio prevista dal secondo comma dell’art. 492 c.p.c., il potere del procuratore del debitore esecutato o l’elezione medesima, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo”.
Questo è il principio espresso dalla Corte nella sentenza in commento, con la quale è stato affrontato il tema della validità della notifica del pignoramento in estensione eseguita presso il procuratore generale alle liti del debitore esecutato, titolare anche di procura con elezione di domicilio.
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva presso terzi, nella quale un creditore intervenuto aveva esteso il pignoramento a ulteriori somme. L’atto era stato notificato, tra gli altri destinatari, anche presso lo studio dell’avvocato della debitrice, munito di procura generale alle liti contenente espressa elezione di domicilio, e non direttamente alla parte.
Il giudice dell’esecuzione aveva tuttavia ritenuto nulla tale notificazione, ritenendo la procura alle liti rilasciata al difensore della debitrice efficace soltanto ai fini della visibilità del fascicolo e non per l’intera procedura e aveva conseguentemente disposto l’assegnazione delle somme, in via preferenziale, al creditore procedente.
Il creditore intervenuto proponeva, quindi, opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., la quale tuttavia veniva rigettata dal Tribunale, confermando l’interpretazione restrittiva del giudice dell’esecuzione.
Avverso tale decisione, è stato formulato ricorso in cassazione sulla base di cinque motivi.
Nello specifico, con il primo motivo la ricorrente ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta nulla la notifica al procuratore generale alle liti e domiciliatario della debitrice esecutata.
Più in particolare, secondo la ricorrente, la procura generale alle liti, corredata da elezione di domicilio presso lo studio del difensore, doveva ritenersi idonea a far ricevere a quest’ultimo ogni notificazione relativa al processo esecutivo, senza necessità di ulteriori limitazioni o formalità. A sostegno di tale interpretazione è stata richiamata la disciplina dell’art. 492, comma 2, c.p.c., secondo cui il pignoramento contiene l’invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza o ad eleggere domicilio nel circondario del giudice dell’esecuzione, con la conseguenza che l’efficacia della notificazione non può essere condizionata alla costituzione in giudizio del debitore o alla sussistenza di un atto difensivo formale.
Investita della questione, la Cassazione ha accolto questa argomentazione, sottolineando l’errore del Tribunale nel confinare l’elezione di domicilio al solo atto di visibilità del fascicolo.
La Suprema Corte ha, infatti, valorizzato la portata della procura rilasciata al difensore, la quale conferiva tutte le facoltà necessarie, comprese quelle di eleggere domicilio e ricevere notificazioni.
L’elezione di domicilio, osserva la Corte, è un istituto funzionale a garantire la speditezza e l’efficacia del procedimento esecutivo e non può essere interpretata in senso riduttivo, salvo che vi siano chiare limitazioni imposte dal debitore.
In questa prospettiva, la notifica del pignoramento in estensione deve considerarsi pienamente valida se eseguita presso il procuratore domiciliatario, trattandosi di atto strettamente connesso al processo esecutivo e volto a regolare i rapporti tra procedente e intervenuti.
Ne consegue che l’interpretazione accolta dal Tribunale, fondata su un criterio formalistico e limitativo, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 492 c.p.c., la quale mira invece a tutelare l’interesse del creditore e ad assicurare la celere prosecuzione della procedura.
In conclusione, dunque, in mancanza di espressi limiti nella procura o nell’atto di elezione, deve ritenersi che il procuratore domiciliatario possa ricevere validamente la notificazione del pignoramento in estensione, al pari di ogni altro atto strettamente connesso alla procedura.
13.11.2025