La Cassazione interviene in tema di pignoramenti esattoriali presso terzi, affrontando una questione rimasta a lungo priva di una soluzione univoca: la durata e i limiti temporali dell’efficacia del pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Nota a Cass., sez. III civ., 27 ottobre 2025, n. 28520
In particolare, la Suprema Corte, chiamata a stabilire se il pignoramento si estingua con il primo pagamento effettuato dal terzo o se, invece, si estenda anche ai crediti maturati nei sessanta giorni successivi alla notifica dell’ordine di pagamento, afferma che il vincolo pignoratizio permane per l’intero “spatium deliberandi” di sessanta giorni previsto dall’art. 72 bis, indipendentemente dal momento in cui il terzo effettui il primo pagamento.
Ne consegue che il terzo è tenuto a versare al concessionario anche le somme che maturino nel corso di tale periodo, a condizione che derivino da un rapporto giuridico già esistente al momento del pignoramento (nel caso di specie, il conto corrente bancario).
In questa prospettiva viene quindi affermato un principio di diritto chiaro:
“nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo steso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione.”
L’argomentazione poggia su una lettura sistematica degli artt. 72 e 72-bis.
Secondo la Cassazione, il termine di sessanta giorni non costituisce un limite meramente procedurale, bensì un vero e proprio periodo di efficacia del vincolo, destinato a consentire al terzo di verificare la propria posizione debitoria (“spatium deliberandi”).
In altri termini, il pagamento immediato non libera il terzo da ulteriori obblighi fino alla scadenza del sessantesimo giorno, il vincolo resta efficace e comporta il dovere di accantonare e versare eventuali nuove disponibilità del debitore.
La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza che valorizza la natura esecutiva del pignoramento ex art. 72-bis, riconoscendogli la medesima forza del pignoramento ordinario ma con un meccanismo di attuazione semplificato ed ha importanti risvolti operativi per banche, datori di lavoro e altri terzi pignorati.
Chiarendo la funzione temporale del termine di sessanta giorni, la Corte definisce con precisione la “vita utile” del pignoramento esattoriale, rafforzandone l’efficacia e la certezza operativa.
Non si tratta solo di un chiarimento tecnico: è un passaggio che ridefinisce il delicato equilibrio tra efficienza della riscossione e tutela dei terzi coinvolti.
Sessanta giorni, dunque, come limite di vigenza del vincolo pignoratizio ovvero, come tempo necessario affinché l’efficacia dell’esecuzione si coniughi con le garanzie del debitore e del terzo.
06.11.2025