Con la sentenza numero 1378/2025 pubblicata il 21/10/2025, il Tribunale di Bergamo ha affrontato il tema dell’efficacia del pignoramento esattoriale, soffermandosi in primo luogo sulla disciplina e sulle conseguenze derivanti dall’omessa notifica dell’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c. al cointestatario del rapporto oggetto di esecuzione.
Nel caso oggetto di decisione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva intrapreso l’azione esecutiva pignorando un conto corrente intestato congiuntamente al debitore e a un soggetto terzo, estraneo all’obbligazione tributaria.
La parte terza, non debitrice, proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c. eccependo in primo luogo la nullità del pignoramento esattoriale per omessa notifica dell’avviso ex art. 599 c.c.
Il Tribunale rigettava il citato motivo di opposizione fondato sulla l’omissione di tale adempimento, delineando il perimetro e la portata della relativa disciplina sia speciale che generale.
Con la citata sentenza il Tribunale riteneva che “il motivo è infondato poiché alcuna norma del d.p.r. n. 602/73 e ss.mm.ii stabilisce l’obbligo della notificazione dell’avviso al comproprietario”.
Il giudice adito, in via preliminare, individuava nella disciplina speciale del pignoramento esattoriale il quadro normativo di riferimento, rilevando poi come nessuna disposizione di tale disciplina preveda un obbligo di notifica dell’avviso al cointestatario.
Già sulla base di tale rilievo il rigetto dell’eccezione di nullità del pignoramento appariva sufficientemente motivato; nondimeno, il giudice riteneva opportuno esaminare anche la disciplina generale dell’adempimento in questione, soffermandosi sugli effetti derivanti dall’omessa notifica dell’avviso.
Il Tribunale chiarisce come l’ordinamento, quanto alla disciplina generale dell’avviso ex art. 599 c.p.c., non contempli una disposizione che regoli espressamente le conseguenze della mancata notificazione dell’avviso ai comproprietari non debitori.
Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3648/1985 e Cass. 718/1999), viene ribadito che, nell’ipotesi di espropriazione forzata di un bene indiviso per debiti riferibili a uno solo dei comproprietari, l’omissione della notificazione dell’avviso agli altri comproprietari non determina la nullità del pignoramento. Ciò in quanto tale avviso non costituisce elemento essenziale dell’atto, ma adempimento successivo, volto unicamente a consentire la prosecuzione della procedura esecutiva secondo le forme dell’art. 600 c.p.c.
In definitiva, la decisione in commento chiarisce che, nell’ambito del pignoramento esattoriale, la notificazione dell’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c. non costituisce un obbligo di legge e, pertanto, la sua omissione non incide sulla validità dell’esecuzione cui afferisce. In ogni caso, anche con riferimento alla disciplina generale dell’espropriazione forzata, l’omesso avviso non comporta la nullità del pignoramento, ma al più una causa di improcedibilità della procedura esecutiva.
Il Tribunale affronta in secondo luogo la questione relativa alla richiesta formulata dalla terza opponente volta a ottenere l’accertamento esclusivo della titolarità dei crediti afferenti al conto corrente sottoposto a esecuzione.
In applicazione dell’art. 619 c.p.c., il Giudice ricorda che l’opposizione di terzo consente a chi si affermi proprietario o titolare di un diritto reale sul bene pignorato di instaurare un giudizio dichiarativo volto ad accertarne la non assoggettabilità all’esecuzione.
Con specifico riferimento al pignoramento di somme giacenti su conto corrente cointestato, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato che la cointestazione genera una presunzione di contitolarità delle somme, in quanto ciascun intestatario è, in via di principio, legittimato a disporne. Tuttavia, tale presunzione può essere superata dalla parte che rivendichi la titolarità esclusiva delle somme, mediante la prova – anche per presunzioni gravi, precise e concordanti – di una diversa situazione giuridica di fatto o di diritto.
Tale impostazione, consolidata da plurime pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. n. 18777/2015; n. 19305/2006; n. 5584/1981), delimita con chiarezza l’ambito applicativo dell’opposizione di terzo nel contesto del pignoramento di rapporti bancari cointestati, imponendo all’opponente un preciso onere probatorio volto a dimostrare la propria titolarità esclusiva delle somme oggetto di esecuzione.
In conclusione, il Tribunale, pur rigettando il primo motivo di opposizione, accerta l’esclusiva titolarità del credito giacente sul conto in capo al cointestatario non debitore e, per l’effetto, condanna l’Istituto esattoriale alla restituzione delle somme indebitamente incassate all’esito della procedura esecutiva.
23.10.2025