Con la recentissima sentenza n. 381/2025 del 15 giugno 2025, il Tribunale di Tempio Pausania ha espresso il principio secondo il quale la struttura bifasica del giudizio di opposizione impone che i motivi dedotti nella fase di merito coincidano con quelli prospettati nella fase sommaria; sono pertanto inammissibili i motivi nuovi, anche se fondati su fatti preesistenti e deducibili fin dall’origine.
La vicenda trae origine dall’opposizione di terzo proposta, in via incidentale nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, dai soggetti ritornati proprietari degli immobili pignorati in virtù di una sentenza che dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita con il quale gli stessi avevano precedentemente ceduto i medesi beni all’esecutato.
In particolare, nel 2008 gli opponenti vendevano gli immobili al debitore esecutato con contratto di compravendita che prevedeva che il mancato pagamento avrebbe comportato la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Nel 2009, l’acquirente stipulava un contatto di mutuo con l’istituto di credito che, a garanzia dell’adempimento, iscriveva sui medesimi immobili ipoteca volontaria.
Nel 2010, atteso l’inadempimento dell’acquirente, veniva avviata la causa di risoluzione del contratto di compravendita e conseguente trascrizione della domanda giudiziale.
Il giudizio di risoluzione si concludeva nel 2023 in grado di appello con la conferma della risoluzione del contratto.
Nelle more, la banca mutuante avviava la procedura esecutiva immobiliare sugli immobili oggetto di ipoteca.
Gli originari venditori proponevano, quindi, opposizione di terzo incidentalmente alla procedura esecutiva eccependo l’anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla trascrizione del pignoramento.
La fase cautelare dell’opposizione si concludeva con ordinanza di rigetto che rilevava l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, con conseguente inopponibilità della risoluzione del contratto al creditore procedente.
Gli opponenti notificavano, dunque, la citazione per la fase di merito introducendo, però, un motivo di opposizione nuovo: confrontandosi, infatti, con l’ordinanza cautelare, eccepivano, per la prima volta, la retroattività dell’effetto risolutivo – non più al momento della trascrizione della domanda – bensì a quello della stipula dell’atto di vendita, con conseguente travolgimento dell’iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale, pur ribadendo la prevalenza dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del pignoramento, rilevava il carattere inedito del motivo di opposizione e ne dichiarava l’inammissibilità in ossequio al consolidato principio della necessaria articolazione bifasica dell’opposizione esecutiva.
Tale principio, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), “implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell’opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario (cfr. Trib. Latina 1810/2023)”.