22.05.2025 Icon

Notifica a mezzo PEC: eventuali problemi tecnici vanno provati

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Latina ha affermato che i problemi tecnici della casella di posta elettronica certificata che non hanno reso possibile la conservazione degli atti notificati devono essere provati, non risultando sufficiente la mera allegazione della parte.

Nel caso di specie, un debitore proponeva ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed il Giudice dell’esecuzione fissava udienza di comparizione, assegnando termine perentorio all’opponente per notificare il ricorso ed il provvedimento di fissazione udienza alle altre parti della procedura.

Non risultando in atti la prova dell’avvenuta notifica, il Giudice onerava il ricorrente di depositare gli atti notificati. Tuttavia, l’opponente chiedeva l’assegnazione di un nuovo termine per procedere con la notifica, rappresentando di aver avuto guasti tecnici alla propria casella PEC che non avevano consentito di conservare copia delle notifiche inviate ai creditori e alle parti dell’opposizione.

Il Tribunale di Latina, tuttavia, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione in difetto di prova della notifica del ricorso, rilevato che il termine per procedere alla notifica dell’atto introduttivo dell’opposizione sia, per legge, perentorio, sicché esso non è prorogabile, né può essere concesso un ulteriore termine, laddove non venga puntualmente dimostrato che il difetto di notifica non sia imputabile al ricorrente.

A parere del Giudice dell’esecuzione, nel caso in commento, la sola allegazione, da parte del difensore dell’opponente, della ricorrenza di “problemi tecnici sul proprio indirizzo pec”, che non gli hanno consentito di “conservare copia delle notifiche inviate ai creditori e alle parti della presente opposizione, perché non più rinvenibili per il guasto occorso”, non è stata ritenuta idonea ad accogliere la richiesta di concessione di un nuovo termine per la notifica, mancando l’effettiva dimostrazione della rappresentata problematica.

Autore Mirko La Cara

Managing Associate

Milano

m.lacara@lascalaw.com

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