“L’indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria”.
Questo quanto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento, con la quale è stato stabilito che, in materia di domicilio digitale, la notificazione necessaria per la decorrenza del termine breve per l’appello ex art. 325 c.p.c. deve essere effettuata presso il domicilio fisico, qualora la parte abbia specificato nell’intestazione dei propri atti che il domicilio digitale è destinato esclusivamente alle comunicazioni di cancelleria.
Il caso di specie trae origine da un giudizio per risarcimento danni incardinato da due proprietari di fondi agrari ad uso vinicolo avverso una società di prodotti fitobiologici per l’inefficacia dell’antiparassitario prodotto.
Il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di rigetto che veniva notificata da parte vittoriosa, per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, presso il domicilio digitale del difensore di controparte.
Investita della questione, la Corte d’Appello accoglieva l’eccezione sollevata dalla parte appellata circa la decadenza dal termine di trenta giorni previsto dall’art 325 c.p.c., richiamando l’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, il quale afferma che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi per la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Pertanto, il Collegio riteneva idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, la notifica a mezzo pec della sentenza preso il domicilio digitale indicato dalla parte.
Gli appellanti impugnavano tale decisione innanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte adita ha colto l’occasione per precisare il principio secondo cui, qualora la parte abbia eletto domicilio digitale presso il difensore, le notifiche dovranno avvenire necessariamente per via telematica, a meno che tale elezione non sia circoscritta alle sole comunicazioni di cancelleria.
In questa ultima ipotesi, infatti, le notifiche andranno effettuate presso il domicilio fisico.
La Corte dunque rilevando che, nel caso di specie l’indicazione del domicilio digitale era stata effettuata ai soli fini delle comunicazioni, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio.
23.10.2026