“Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale”.
Questo il principio affermato dal Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto che, con l’ordinanza in commento, ha esaminato la questione relativa alla possibilità di disporre l’ordine di liberazione di un immobile staggito nei confronti di un comproprietario non debitore, nell’ambito di un giudizio di divisione endoesecutiva.
Il caso in esame trae origine da un pignoramento su una quota indivisa di un bene immobile e dal successivo ricorso in opposizione agli atti esecutivi promosso dal comproprietario non esecutato, con il quale questi chiedeva la sospensione dell’ordine di liberazione del compendio immobiliare per il quale era stata disposta la vendita dell’intero.
In particolare, la questione cardine riguardava la legittimità e gli eventuali limiti del provvedimento di rilascio emesso nei confronti del comproprietario non debitore che occupava l’immobile oggetto di divisione endoesecutiva.
Divisione endoesecutiva e interesse prevalente del creditore
Il Tribunale, dunque, ha preliminarmente chiarito che lo scopo primario di tale giudizio di divisione è quello di individuare, specificare e liquidare la porzione dell’intero che possa essere oggetto di espropriazione nell’interesse esclusivo del creditore pignorante, ciò a prescindere dal contrapposto interesse del comproprietario non esecutato. Pertanto, stante la prevalenza dell’interesse del primo rispetto al secondo, quest’ultimo può essere privato, in quella sede, del diritto di godimento sul bene; ciò al fine di garantire una maggiore appetibilità sul mercato del compendio immobiliare in comproprietà e una migliore liquidazione della quota del debitore.
Ciò nonostante, il Giudice ha precisato che la previsione normativa che consente la permanenza del debitore esecutato all’interno del compendio immobiliare sino all’emissione del decreto di trasferimento, qualora l’immobile costituisca la sua abitazione principale, può comunque essere applicata, per estensione, anche al comproprietario non esecutato.
Il Tribunale ha infine chiarito che non costituisce causa di illegittimità dell’ordine di liberazione la sua emissione d’ufficio, ovvero senza la preventiva audizione del comproprietario non esecutato. Difatti, anche nel procedimento di divisione endoesecutiva, l’audizione delle parti non è strumentale alla costituzione del contraddittorio, ma unicamente funzionale all’esercizio dei poteri ordinatori del giudice.
Un contributo interessante nell’espropriazione immobiliare
La pronuncia in esame, dunque, rappresenta un contributo giurisprudenziale interessante nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, con particolare riguardo ai beni immobili indivisi. Essa sancisce, infatti, la legittimità – entro determinati limiti – dell’emissione dell’ordine di liberazione anche a carico del comproprietario non debitore e delinea con maggiore chiarezza l’equilibrio tra la tutela della proprietà e l’efficacia dell’esecuzione forzata. Si tratta di un intervento giurisprudenziale di particolare rilievo, in quanto incide su un tema delicato e di grande attualità, offrendo un orientamento chiaro destinato a influenzare la prassi applicativa e il dibattito dottrinale.