«All’esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione, è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata che non implica che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte».
La vicenda processuale: opposizione alla stima
Questo il principio affermato nella pronuncia in commento dalla Corte di Cassazione la quale ha chiarito la natura e le funzioni dell’esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari, in particolare nel raffronto con la figura del consulente tecnico d’ufficio nel contenzioso ordinario.
La vicenda in esame trae origine da un’esecuzione immobiliare nella quale il debitore eccepiva la nullità della perizia di stima per la mancata comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni. L’opposizione veniva respinta dal giudice dell’esecuzione e successivamente dal Tribunale, che sottolineava come le operazioni dello stimatore non dovessero svolgersi nel contraddittorio tra le parti. Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione di principi costituzionali e di norme sostanziali sul diritto di difesa e sul giusto processo.
Il chiarimento della Cassazione: stimatore ≠ CTU
La Suprema Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di chiarezza e specificità dei motivi, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, si è ugualmente pronunciata sul ruolo e sulla funzione dell’esperto stimatore considerata anche l’assenza di precedenti sul punto. La Terza Sezione ha distinto in modo netto la figura dell’esperto stimatore da quella del consulente tecnico d’ufficio. Hanno chiarito infatti i giudici che, mentre il CTU è un ausiliario del giudice istruttore nel processo di cognizione, chiamato a contribuire alla formazione della prova tecnica e a svolgere le sue attività in contraddittorio con le parti, lo stimatore opera in un contesto e con finalità differenti.
Un incarico pubblicistico, non una prova tecnica
L’incarico conferito all’esperto estimatore è di carattere pubblicistico e funzionale alla buona riuscita della vendita forzata: non ha come scopo la risoluzione di una controversia, né quello di accertare una verità processuale, bensì di acquisire e illustrare gli elementi utili per determinare il valore di mercato del bene pignorato e favorirne la più proficua collocazione sul mercato.
Non a caso la distinzione tra le due figure, per i giudici, è rimarcata anche dalla diversità della formula adottata per prestare giuramento che, per l’esperto estimatore, non contempla affatto la ricerca della verità processuale. Secondo la Cassazione, in questo si riflette la differente funzione svolta dall’esperto che, quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, è incaricato di un atto preparatorio necessario, volto non a comporre una controversia ma a consentire la prosecuzione del processo esecutivo.
Nessun diritto al contraddittorio preventivo
La Cassazione ha inoltre chiarito che in relazione allo stimatore, non trovano spazio gli istituti tipici della CTU, quali la facoltà di nomina di consulenti di parte, l’obbligo di svolgere le operazioni in contraddittorio, l’applicazione delle norme in tema di comunicazioni e astensione.
Implicazioni pratiche per la giustizia esecutiva
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che le parti non vantano alcun diritto preventivo di comunicazione o di partecipazione alle operazioni peritali poiché il contraddittorio nella procedura esecutiva è attenuato e si realizza eventualmente e solo successivamente, tramite le osservazioni alla relazione depositata.
La Cassazione ha così enunciato un principio di diritto destinato a incidere sulla prassi delle esecuzioni immobiliari, rafforzando la stabilità delle vendite giudiziarie forzate.