29.05.2025 Icon

Carenze tecniche e supporto fantasma invalidano l’asta

Il Tribunale di Brindisi, con una decisione che potrebbe fare giurisprudenza nel campo delle aste telematiche, ha accolto il reclamo della partecipante ad una vendita giudiziaria immobiliare, sospendendo l’aggiudicazione del bene a causa di problemi tecnici che avevano compromesso la regolarità della gara.

L’ordinanza in commento richiama l’attenzione su un tema sempre più rilevante nel panorama della giustizia esecutiva digitale: l’affidabilità e l’efficienza dei sistemi telematici utilizzati per la vendita coattiva di beni.

Secondo quanto accertato dal Collegio, la reclamante – pur ammessa regolarmente alla gara e in possesso delle credenziali di accesso – non aveva potuto partecipare all’asta per problemi tecnici imputabili al gestore della piattaforma telematica. Infatti, nonostante i ripetuti tentativi e le segnalazioni effettuate dall’offerente, il servizio di assistenza non risultava disponibile durante tutto lo svolgimento della gara.

Il Tribunale, con la pronuncia in esame, ha ritenuto che la mancata attivazione di un supporto tecnico continuo e disponibile durante l’intero arco dell’asta rappresentasse una violazione sostanziale del principio di regolarità e trasparenza delle procedure competitive, in contrasto con quanto previsto dalla normativa di riferimento. In particolare, il Collegio ha sottolineato che, trattandosi di un procedimento fortemente tecnologico, l’assistenza non è un elemento accessorio, ma essenziale per garantire l’effettiva partecipazione degli offerenti.

Ma non solo, i giudicanti hanno dichiarato che l’irregolarità della procedura telematica ha ostacolato la libera concorrenza, impedendo l’aggiudicazione al miglior prezzo, precisando che da ciò deriva un danno sia per il debitore, che avrebbe potuto ridurre maggiormente i propri debiti, sia per i creditori, che avrebbero ottenuto una migliore soddisfazione delle loro pretese.

Inoltre, il Tribunale ha ribadito l’importanza del principio di “effettività rimediale”, tutelato anche a livello europeo. Infatti, il Collegio ha precisato che questo principio non si applica solo ai processi in senso stretto, ma anche alle fasi della procedura in cui le parti devono poter esercitare concretamente i propri diritti, come accade nelle aste giudiziarie. In altre parole, chi partecipa a una gara deve essere messo in condizione di farlo davvero, senza ostacoli tecnici o organizzativi.

Infine, il Collegio ha escluso, nel caso di specie, che potesse trovare applicazione la tutela sancita dagli articoli 2929 c.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., poiché questa non si estende ai vizi interni alla procedura di vendita. Infatti, ribadiscono i giudicanti, tali disposizioni esonerano l’aggiudicatario dalle conseguenze derivanti da eventuali vizi anteriori alla vendita – come, per esempio, l’assenza di titolo esecutivo o la mancata notifica dell’udienza 569 c.p.c. al debitore esecutato – ma non anche da vizi propri del segmento procedurale della vendita coattiva che sfocia nell’aggiudicazione e che costituisce autonomo e distinto subprocedimento.

In conclusione, l’ordinanza in esame conferma che, nel contesto delle vendite giudiziarie telematiche, il rispetto delle garanzie tecniche è condizione essenziale per la validità dell’intera procedura. Un precedente che potrà orientare futuri contenziosi in materia e che rafforza l’importanza del principio di parità nelle condizioni di accesso e partecipazione alle gare pubbliche.

Autore Francesca Albi

Associate

Milano

f.albi@lascalaw.com

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