La perizia contrattuale si differenzia dall’arbitrato irrituale solo per l’oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, in quanto viene negozialmente conferita ad un terzo – scelto per la particolare competenza tecnica, non già la composizione di contestazioni insorte o che possono insorgere in ordine al rapporto giuridico – la formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva.
In entrambi i casi, peraltro, l’inquadramento va fatto nell’ambito del mandato finalizzato a risolvere una lite su basi conciliative-transattive, creando un nuovo assetto di interessi, e la differenza tra le due figure non incide sul regime impugnatorio delle decisioni dell’arbitro o del perito tecnico.
(Aurelio Pensabene – a.pensabene@lascalaw.com)