24.04.2026 Icon

Mediazione e procedibilità: basta una parte

In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, compaia almeno la parte onerata dell’attivazione del procedimento, personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. La mancata partecipazione della controparte regolarmente convocata non determina improcedibilità della domanda, ma produce esclusivamente gli effetti sanzionatori e probatori previsti dalla legge. Non è invece sufficiente la sola presenza del difensore privo di rappresentanza sostanziale.

Cassazione, ord. 15 aprile 2026, n. 9608

La questione affrontata dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di forte impatto operativo: la corretta individuazione dei presupposti perché la mediazione obbligatoria o demandata possa dirsi validamente esperita ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.

Più precisamente la pronuncia si è occupata di una questione spesso oggetto di contestazione, ossia se la mancata comparizione della parte chiamata in mediazione possa determinare l’improcedibilità della domanda. La risposta della Cassazione è negativa.

La decisione e i suoi presupposti

Nell’ordinanza in commento, prima di tutto vengono richiamate le decisioni della Cassazione intervenute negli ultimi anni in tema di partecipazione alla mediazione, secondo le quali la comparizione al primo incontro è necessaria ai fini della validità della procedura.

Tale partecipazione si realizza, quanto alle persone fisiche, mediante comparizione personale della parte ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata. Per le persone giuridiche, invece, si attua mediante la partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi.

Tuttavia, ciò non implica necessariamente la presenza di entrambe le parti. È sufficiente che al primo incontro compaia almeno la parte onerata dell’attivazione del procedimento.

Infatti, “La condizione di procedibilità non è collegata né al mero avvio formale d ella mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata dialmeno una parte”.

Secondo i giudici di legittimità, se si ricollegasse alla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione l’improcedibilità della domanda, si finirebbe per attribuire al convenuto un potere di bloccare l’accesso alla giustizia. In altri termini, la procedibilità dell’azione verrebbe rimessa alla mera inerzia della controparte, con evidente distorsione della funzione dell’istituto.

Per tale ragione, l’assenza della parte chiamata non ha un effetto processuale paralizzante, ma determina soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del D.Lgs. n. 28 del2010.

Conclusioni

Da quanto precede, discende che, se nessuna delle parti compare al primo incontro, la domanda deve essere dichiarata improcedibile. Se, invece, compare la parte che ha attivato la mediazione (personalmente o mediante rappresentante sostanziale), mentre l’altra resta assente, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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