29.05.2026 Icon

Non solo AI Act: arriva la Convenzione europea che mette al centro l’uomo

Con decisione 2026/1080/UE, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie L, 2026/1081, del 13 maggio 2026.

Decisione (UE) 2026/1080 del Consiglio del 21 aprile 2026.

Tecnologia sì, ma nel rispetto dei valori europei

Già dal preambolo emerge con chiarezza la volontà degli Stati aderenti di coniugare il progresso tecnologico con la salvaguardia dei principi fondanti dell’ordinamento europeo.

L’obiettivo perseguito non è quello di ostacolare l’innovazione, bensì di subordinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al rispetto dei diritti e dei valori che costituiscono il patrimonio giuridico comune degli Stati europei.

Non a caso, il primo considerando della convenzione individua quale finalità primaria dell’accordo la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

I rischi dell’intelligenza artificiale e la necessità di una disciplina comune

Sempre nel preambolo, inoltre, i sottoscrittori dell’accordo riconoscono che i sistemi di intelligenza artificiale possono rappresentare un’importante opportunità per promuovere e rafforzare tali valori.

Al tempo stesso, tuttavia, viene evidenziato come un utilizzo improprio dell’AI possa incidere negativamente sulla dignità della persona, compromettere i diritti fondamentali, amplificare le disuguaglianze sociali e favorire forme di sorveglianza o censura arbitrarie e illegittime.

Proprio tali rischi hanno reso necessario l’intervento degli Stati aderenti, chiamati a definire un quadro di regole comuni in grado di garantire un’applicazione uniforme dei principi europei nell’ambito delle tecnologie intelligenti.

L’ambito di applicazione della Convenzione

La Convenzione trova applicazione rispetto alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale poste in essere da soggetti pubblici o da operatori privati che agiscono per conto di questi ultimi.

Particolarmente significativa è la previsione che impone agli Stati aderenti di affrontare anche i rischi derivanti dai sistemi di AI sviluppati o utilizzati da soggetti privati, precisando mediante apposita dichiarazione le modalità attraverso cui intendono adempiere a tale obbligo.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della convenzione le attività connesse alla difesa e alla sicurezza nazionale, nonché le attività di ricerca e sviluppo che rimangano circoscritte all’ambito sperimentale e non siano diffuse al pubblico.

Diritti fondamentali e tutela dei processi democratici

Gli aderenti all’accordo quadro si obbligano, quindi, ad assicurare che nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale venga sempre garantita la tutela dei diritti umani, l’integrità, l’indipendenza e l’efficacia delle istituzioni e dei processi democratici, l’accesso equo e la partecipazione delle persone al dibattito pubblico, nonché la loro capacità di formare liberamente le proprie opinioni.

Tali obiettivi sono realizzabili solo attraverso l’adozione di misure volte a rispettare la dignità umana e l’autonomia individuale in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Trasparenza, vigilanza e controllo umano

Tra gli aspetti di maggiore interesse figura la previsione relativa ai requisiti di trasparenza e vigilanza che devono caratterizzare i sistemi di AI.

La convenzione impone infatti l’adozione di strumenti di supervisione proporzionati al contesto e ai rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle diverse applicazioni tecnologiche, rafforzando così i principi di accountability e controllo umano sui processi automatizzati.

Rimedi effettivi contro gli abusi dell’AI

Particolare attenzione viene dedicata anche alla tutela giurisdizionale dei cittadini: gli Stati si impegnano infatti a garantire strumenti di ricorso effettivi nei confronti di utilizzi dei sistemi di intelligenza artificiale che comportino violazioni dei diritti umani, assicurando così che l’innovazione tecnologica non si traduca in una compressione delle garanzie fondamentali riconosciute agli individui.

La gestione del rischio: fino al divieto degli usi incompatibili

La convenzione attribuisce agli Stati aderenti un preciso obbligo di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dall’utilizzo dei sistemi di AI.

A tal fine, dovranno essere adottate misure proporzionate e adeguate alle diverse tipologie di rischio, fino a contemplare, quale extrema ratio, l’introduzione di moratorie o divieti per quelle applicazioni ritenute incompatibili con i valori fondamentali che l’accordo si impegna a garantire.

Verso una governance globale dell’intelligenza artificiale

La convenzione istituisce, infine, una Conferenza delle Parti, obblighi di reporting periodico e meccanismi di sorveglianza attraverso autorità indipendenti.

Attraverso tali strumenti, la Convenzione rafforza ulteriormente il ruolo del Consiglio d’Europa quale punto di riferimento internazionale nella definizione di standard e principi destinati a governare lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, confermando la crescente ambizione europea di assumere una posizione di leadership nella regolazione globale delle nuove tecnologie.

Autore Andrea Saia

Associate

Milano

a.saia@lascalaw.com

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