Dietro ogni risultato sportivo, contratto o decisione arbitrale, si muove una quantità sempre crescente di dati. In questo scenario, l’Intelligenza Artificiale (AI) sta emergendo non solo come strumento di performance e fan engagement, ma anche come elemento da tenere in considerazione per gli operatori del diritto sportivo.
Le aree di applicazione dell’intelligenza artificiale sono molteplici e spaziano dalla giustizia sportiva all’arbitrato, dal settore della compliance all’analisi dei dati biometrici, aspetto quest’ultimo che sta assumendo un’importanza sempre più pregnante.
– Arbitrato e Giustizia Sportiva
I sistemi di IA possono analizzare in tempo reale norme, precedenti giurisprudenziali e prove video per supportare gli arbitri / giudici nella ottimizzazione dei processi decisionali. Emblematico l’utilizzo già da diversi anni dell’intelligenza artificiale nel sistema di supporto arbitrale.
– Compliance
L’IA può essere utilizzata anche nella verifica della compliance normativa per scongiurare diversi rischi per le organizzazioni sportive / club tra cui quelli di tipo finanziario (fair play finanziario e AML); i sistemi di AI sono di supporto, infatti, allo sviluppo di programmi di organizzazione, gestione e controllo efficaci nell’identificare e mitigare i rischi associati a questi diversi settori.
– Gestione dei dati biometrici e tutela della privacy
L’AI analizza i dati di performance degli atleti (biometrici, di allenamento e di gioco) per ottimizzare la preparazione e supportare l’attività di talent scouting. Si tratta di tecnologie già impiegate da alcuni club calcistici, i quali utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare i dati sulle prestazioni dei giocatori.
Tuttavia, l’utilizzo di questi dati estremamente sensibili solleva questioni legali fondamentali relative al consenso informato, alla proprietà dei dati e alla tutela della privacy degli atleti, specialmente alla luce della normativa GDPR.
Nuove problematiche giuridiche e il DDL su AI
Questa evoluzione, rapida e complessa, ha richiesto un intervento normativo per garantire un utilizzo etico e responsabile, trovando un primo e cruciale assetto con l’entrata in vigore della legge delega sull’Intelligenza Artificiale (legge 23 settembre 2025, n. 132).
La pubblicazione della legge costituisce, pertanto, un punto di partenza per l’individuazione di criteri normativi univoci nell’applicazione dei sistemi di AI al diritto sportivo, nell’attesa che il Governo emani i decreti attuativi sulla base dei principi ivi contenuti.
Questa normativa, la prima in Europa, dota l’Italia di una cornice nazionale organica e si pone in linea con l’AI Act europeo, rafforzandone però l’impostazione con specificità nazionali.
Innanzitutto, si valorizza il principio antropocentrico; l’IA non può sostituire l’intervento umano ma può, al massimo, fungere da aiuto alla decisione umana:
“i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei princìpi (…) assicurando la sorveglianza e l’intervento umano” (art. 3).
Tale principio si traduce, per il caso del diritto sportivo, con la conseguenza che ogni responsabilità finale circa le decisioni prese da arbitri, commissari o giudici resterà in capo a questi ultimi.
Il DDL contiene, altresì, indicazioni sulla disciplina settoriale; viene a rilievo l’art. 22 (misure di sostegno ai giovani e allo sport), il quale auspica un utilizzo dell’AI votato all’inclusione e al benessere, aprendo la strada a specifiche regolamentazioni per l’ambito sportivo.
Il disegno di legge promuove, inoltre, un utilizzo dell’intelligenza artificiale votato ai principi di trasparenza e alla mitigazione del rischio di pregiudizi che potrebbero generare fenomeni di discriminazione degli atleti coinvolti, consentendo il
“trattamento (dei dati biometrici) finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell’attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei princìpi generali” (art. 8).
In conclusione, la nuova Legge sull’AI non costituisce un punto di arrivo, bensì quello di partenza per il futuro quadro normativo che verrà attuato negli specifici settori del diritto, compreso quello sportivo, e di cui sarà nostra cura darvi conto nell’ambito delle nostre rubriche.
07.11.2025