L’adozione di misure volte a individuare e disciplinare i cosiddetti deep fake rappresenta certamente una delle urgenze derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale.
Deep fake e tutela della persona
Come noto, il deep fake, espressamente definito anche dall’AI Act, consiste in un’immagine o in audio o in un video, generati o manipolati mediante l’impiego dell’AI, estremamente realistici, ossia che assomigliano a soggetti, oggetti, luoghi o circostante effettivamente esistenti.
Chiari sono, dunque, i rischi che il deep fake porta con sé, atteso che può essere usato, ad esempio, a fini di disinformazione, truffa, cyberbullismo o revenge porn.
Tanto più se si considera l’enorme flusso di contenuti veicolato dai social.
Come poter regolare questa tipologia di contenuti
Il già citato AI Act si è espressamente occupato degli obblighi di trasparenza, prevedendo precisi doveri al riguardo in capo sia ai fornitori dei sistemi di AI sia ai deployer.
L’art. 50 del Regolamento prevede, infatti, che i fornitori di sistemi di AI che generino immagini, audio o video debbano garantire che gli output siano marcati e, dunque, riconoscibili come generati o manipolati artificialmente.
Così come gli utilizzatori professionali di un sistema di AI che generi o manipoli immagini o contenuti audio o video che costituiscano un deep fake devono rendere noto che il contenuto è stato appunto generato o manipolato artificialmente.
Sul piano nazionale è stato peraltro già introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.).
Tornando all’ambito europeo, la Commissione ha elaborato la seconda bozza di un codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati o manipolati con l’AI, volto proprio a garantire anche che gli output siano efficacemente marcati, in adempimento a quanto previsto dall’AI Act.
Non solo, quindi, vi è un’attenzione normativa sul tema, ma si sente anche l’esigenza di altri tipi di regolamentazione, considerati anche la rapidità di sviluppo e i rischi dell’evoluzione tecnologica.
31.07.2026