04.11.2025 Icon

Intelligenza Artificiale e Professione Forense: l’intervento umano è ancora necessario

Con la sentenza n. 3348/2025, il Tar della Lombardia si è trovato ad affrontare per la prima volta in ambito amministrativo il tema della c.d. “allucinazione da intelligenza artificiale” ossia, nello specifico, il caso di un ricorso redatto con l’ausilio dell’IA che ha generato, a supporto dei motivi, giurisprudenze ignote e non pertinenti, evidentemente non verificate dall’avvocato di parte ricorrente prima di procedere al deposito.

Il procedimento amministrativo prendeva le mosse dal ricorso avverso la mancata ammissione alla classe successiva di un’alunna con una particolare situazione certificata, sostenuto da motivazioni quali l’assenza di un sistema di supporto nei confronti della studentessa, la mancata attuazione di un piano didattico personalizzato e la pianificazione di un ridotto numero di prove scritte.

Tali motivazioni sono state sostenute mediante l’inserimento di giurisprudenze più o meno recenti tutte concordi nel ritenere inammissibile la bocciatura nel caso di specie in quanto priva di finalità educative e formative.

La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, però, nel rigettare il ricorso ha rilevato che “la giurisprudenza citata a sostegno di questo motivo (l’insufficienza del numero di prove scritte, ndr) risulta non pertinente. La sentenza T.A.R. Campania n. 5236 del 2021 ha ad oggetto una controversia in materia di gestione di centri di accoglienza, mentre la sentenza T.A.R. Marche n. 251 del 2020 ha ad oggetto una controversia sulla corresponsione di un’indennità in materia di pubblico impiego”.

In sede di trattazione orale, l’avvocato del ricorrente ha dichiarato che, effettivamente, le sentenze riportate all’interno del ricorso erano state reperite mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale.

E’ evidente come l’utilizzo di sistemi di IA per l’adempimento della professione legale non possa avere alcuna portata esimente dal momento che, come precisato dallo stesso Collegio, “la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale”.

A tal proposito, l’Ordine degli Avvocati di Milano ha redatto nel 2024 la “Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” (Horos) che, pure non avendo valore normativo, ribadisce l’onere di verifica delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale che spesso forniscono risultati apparentemente verosimili e coerenti ma in realtà inesistenti o non afferenti alla tematica trattata, generando la c.d. “allucinazione da intelligenza artificiale”.

Il Collegio, infine, dispone che la Segreteria della Sezione trasmetta copia della sentenza all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza, applicando l’art. 88 c.p.c. il quale sancisce che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”.

In questo caso, infatti, l’avvocato di parte ricorrente ha inserito nel proprio atto riferimenti non corretti che avrebbero potuto però influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso una direzione non veritiera oltre che gravare inutilmente il Giudice e la controparte dell’attività di controllo della giurisprudenza citata.

La presente sentenza è particolarmente meritevole di nota proprio perché, oltre ad aver portato un TAR ad affrontare per la prima volta il tema della centralità della decisione umana, sposta la responsabilità dell’avvocato da un ambito prettamente processuale a quello deontologico, facendo sì che venga avviato in capo al legale un procedimento disciplinare relativamente al quale sarà interessante poi conoscerne l’esito.

Autore Mariaserena Penta

Partner

Milano

s.penta@lascalaw.com

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