La proposta di ridefinizione del dato personale nel Digital Omnibus accende il confronto tra semplificazione normativa e tutela dei diritti fondamentali. Nel corso dell’esame del pacchetto, il Consiglio dell’Unione Europea ha preso posizione contro l’impostazione “relativistica” proposta dalla Commissione, ritenuta idonea a ridurre il perimetro applicativo della disciplina europea in materia di protezione dei dati. L’orientamento emerso è nel senso di espungere la modifica, mantenendo l’attuale assetto e rinviando alle linee guida interpretative delle autorità europee.
Procedura legislativa ordinaria – Proposta di regolamento “Digital Omnibus” (Commissione europea, 19 novembre 2025), general approach del Consiglio dell’Unione Europea del 13 marzo 2026
Una definizione contesa: tra approccio oggettivo e criterio soggettivo
Il cuore del dibattito riguarda la nozione di dato personale, così come delineata dal GDPR. La proposta della Commissione introduce un criterio di tipo soggettivo: un’informazione non sarebbe qualificabile come personale laddove il titolare del trattamento non disponga di mezzi ragionevoli per identificare l’interessato, anche se tale identificazione risulti possibile per altri soggetti.
Si tratta di un cambio di paradigma rispetto all’impostazione tradizionale, che valorizza l’identificabilità in termini oggettivi e potenziali.
L’effetto pratico della riforma sarebbe quello di restringere l’ambito applicativo della disciplina, con particolare riguardo ai dati pseudonimizzati, che potrebbero essere trattati – in determinate condizioni – al di fuori delle garanzie previste dalla normativa europea.
Le critiche delle autorità europee e il rischio di elusione
La proposta ha incontrato una netta opposizione da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati, che hanno evidenziato il rischio di uno svuotamento sostanziale della tutela.
Secondo le autorità, l’introduzione di una nozione “relativa” di dato personale determinerebbe una frammentazione del regime giuridico, consentendo ai titolari di sottrarsi agli obblighi normativi sulla base di valutazioni interne circa la possibilità di identificazione. Ciò si porrebbe in tensione anche con l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha più volte affermato un concetto ampio e funzionale di dato personale, ancorato alla mera possibilità, anche indiretta, di identificare l’interessato.
Le preoccupazioni si concentrano, in particolare, sul rischio di re-identificazione da parte di terzi e sulla conseguente esposizione degli individui a trattamenti non controllati.
La posizione del Consiglio: verso il mantenimento dell’impianto vigente
Nel corso dei lavori preparatori, un numero significativo di Stati membri ha espresso contrarietà alla modifica proposta, ritenendola suscettibile di creare “zone franche” nel trattamento dei dati. L’orientamento generale adottato dal Consiglio si muove dunque nella direzione di eliminare la nuova definizione dal testo normativo.
In alternativa, si prospetta il mantenimento dell’attuale formulazione, affiancato da un rafforzamento del ruolo interpretativo delle linee guida adottate a livello europeo. Tale soluzione appare coerente con l’esigenza di garantire uniformità applicativa e certezza del diritto, evitando interventi che incidano su nozioni cardine del sistema.
Digital Omnibus e bilanciamento tra innovazione e diritti
La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, in cui il Digital Omnibus mira a semplificare il quadro regolatorio europeo, intervenendo anche sull’AI Act. Tuttavia, proprio il tema della definizione di dato personale dimostra come la semplificazione normativa possa entrare in tensione con la tutela dei diritti fondamentali.
Il confronto tra le istituzioni europee evidenzia un nodo strutturale: fino a che punto è possibile alleggerire gli oneri per le imprese senza compromettere il livello di protezione garantito ai cittadini? La scelta del Consiglio sembra orientata a privilegiare un approccio prudenziale, confermando l’impianto esistente e rinviando eventuali adattamenti a strumenti interpretativi meno invasivi.
Non resta che attendere e valutare come si concluderanno i negoziati trilaterali tra Commissione, Parlamento e Consiglio, dove si deciderà l’equilibrio finale tra le necessità di competitività e la protezione dei diritti. Un tema cruciale, quello della data economy, che continuerà a essere al centro dell’evoluzione delle normative europee.
31.07.2026