06.05.2026 Icon

Concorrenza sleale: non basta dire “è stata l’AI”

Il Tribunale di Pistoia ha emesso una pronuncia molto chiara: l’azienda risponde dei contenuti illeciti pubblicati all’interno della propria piattaforma editoriale. A nulla vale appellarsi all’avvenuta generazione automatica mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Anzi, così facendo, si confessa l’assenza della necessaria supervisione umana.

Tribunale di Pistoia, ordinanza del 19.03.2026, RG n. 2555/2025

La fattispecie di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole

Un’azienda ha convenuto in giudizio una concorrente, a fronte dell’avvenuto utilizzo, da parte di quest’ultima, del marchio, dei testimonial e di altri riferimenti riconducibili alla prima. Il tutto per promuovere il proprio sito.

La convenuta è stata, inoltre, accusata dell’avvenuto utilizzo di contenuti pubblicitari ingannevoli, tra cui dichiarazioni relative ad effetti benefici dei prodotti, non adeguatamente comprovati da evidenze scientifiche pubbliche e verificabili.

Ebbene, la difesa della parte convenuta ha riguardato principalmente la circostanza per cui “i contenuti del blog sono stati generati mediante un sistema automatico di generazione testi, basato su intelligenza artificiale, integrato nella piattaforma editoriale del sito, e che la pubblicazione è avvenuta in modo automatizzato, senza intervento umano diretto sui singoli contenuti e senza una volontà redazionale consapevole di riferirsi a soggetti specifici o di richiamare persone note per finalità commerciali”.

La responsabilità non può essere scaricata sul sistema di AI

Il Tribunale di Pistoia, in accoglimento delle argomentazioni della parte attrice, che si è avvalsa altresì di una perizia tecnica, ha in buona sostanza ordinato alla convenuta il non utilizzo di segni distintivi riconducibili all’attrice e il non utilizzo di contenuti pubblicitari ingannevoli, nonché la cessazione di ogni ulteriore condotta idonea a generare confusione, sviamento di clientela o discredito commerciale ai danni dell’attrice. Ciò con condanna della convenuta al pagamento di una penale e delle spese di lite.

Ciò che maggiormente rileva è come il Tribunale abbia evidenziato che la stessa convenuta ha ammesso la sussistenza delle condotte oggetto di causa, salvo addebitarle ad un sistema di intelligenza artificiale che, tuttavia, afferma il Tribunale, “almeno per ora, non è in grado di prendere nessuna iniziativa”.

La rilevanza della pronuncia

Si tratta di un precedente importante, che ribadisce la necessità di un controllo umano sui contenuti generati con l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Con particolare riferimento alle piattaforme aziendali, è chiaro che le aziende debbano dunque provvedere ad efficaci supervisioni editoriali di tutti i contenuti generati mediante sistemi di AI.

Autore Roberta Maria Pagani

Partner

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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