06.03.2026 Icon

Citazioni “allucinate”: il Tribunale di Siracusa condanna l’uso non verificato dell’AI

L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti difensivi non esonera il difensore dall’obbligo di verifica delle fonti giuridiche citate. La produzione in giudizio di precedenti giurisprudenziali inesistenti – verosimilmente generati da sistemi di AI e non sottoposti a controllo sulle fonti primarie – integra una condotta gravemente colposa, idonea a giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto determina un aggravio dell’attività giudiziaria e impone alle controparti la verifica di citazioni non autentiche.

Tribunale di Siracusa, Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338

Il caso: citazioni giurisprudenziali inesistenti

La pronuncia del Tribunale di Siracusa, in commento, si inserisce nel crescente filone giurisprudenziale che affronta le criticità connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi, prendendo posizione sulle conseguenze processuali derivanti dall’impiego non verificato di tali strumenti da parte del difensore.

La vicenda trae origine da un giudizio civile nel quale la parte attrice aveva fondato parte delle proprie difese sulla citazione di quattro precedenti della Corte di Cassazione, riportando tra virgolette passaggi che avrebbero dovuto sostenere la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. La verifica compiuta dal Tribunale ha, tuttavia, evidenziato che tali passaggi non erano presenti nelle decisioni richiamate: in alcuni casi le sentenze citate trattavano questioni del tutto diverse, in altri i brani riportati non risultavano in alcun modo riconducibili ai provvedimenti indicati.

Il giudice ha, quindi, ritenuto che si trattasse di massime costruite ex novo e prive di qualsiasi riscontro nelle fonti giurisprudenziali effettive, circostanza che ha inciso non solo sulla credibilità delle difese, ma anche sulla valutazione della responsabilità processuale della parte.

Il ragionamento del Tribunale: perché l’errore non può essere casuale

Particolarmente significativa è la ricostruzione operata dal Tribunale per individuare la possibile origine dell’anomalia. Il giudice esclude, anzitutto, un malfunzionamento delle banche dati giuridiche, osservando che tali strumenti si limitano a indicizzare provvedimenti autentici e non generano contenuti testuali. Allo stesso modo viene esclusa l’ipotesi di un mero errore di citazione o trascrizione, trattandosi di passaggi testuali completamente inesistenti.

Il Tribunale prende in considerazione anche l’ipotesi di un’invenzione deliberata dei precedenti, ritenendola tuttavia poco plausibile in ragione delle gravi conseguenze disciplinari che ne deriverebbero per il professionista.

L’ipotesi ritenuta più verosimile è dunque quella dell’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza la successiva verifica degli output prodotti. Secondo il giudice, proprio la tipologia dell’errore – citazioni plausibili ma inesistenti – è compatibile con il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni” dei modelli linguistici generativi.

Intelligenza artificiale e dovere di diligenza dell’avvocato

Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica e responsabilità professionale. Il Tribunale evidenzia come i modelli di AI generativa non costituiscano banche dati giuridiche, ma sistemi che producono sequenze linguistiche plausibili senza garantire la veridicità delle informazioni.

Proprio per questo motivo il loro utilizzo richiede necessariamente una verifica autonoma delle fonti citate. Secondo il giudice, tale esigenza deve ormai considerarsi conoscenza diffusa tra gli operatori del diritto, con la conseguenza che l’impiego “acritico” di questi strumenti – ossia senza controllo sulle fonti primarie – integra una violazione del normale standard di diligenza professionale.

Il Tribunale, dunque, non censura l’uso dell’intelligenza artificiale in sé, ma l’assenza di verifica sull’affidabilità del contenuto generato.

Le conseguenze processuali: responsabilità aggravata

Alla luce di tali considerazioni, la condotta processuale della parte attrice viene qualificata come gravemente colposa. La citazione di precedenti inesistenti, infatti, non costituisce un semplice errore formale, ma comporta un aggravio dell’attività giudiziaria, costringendo giudice e controparti a verificare l’attendibilità delle citazioni e a confrontarsi con argomentazioni fondate su fonti inesistenti.

Tale condotta giustifica, secondo il Tribunale, l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., con la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite e al versamento di un importo alla Cassa delle ammende.

Il caso esaminato non rappresenta un episodio isolato.

Come noto, negli ultimi mesi la giurisprudenza italiana ha già affrontato situazioni analoghe: il Tribunale di Firenze (ord. 14 marzo 2025) ha rilevato anomalie nella redazione di atti difensivi verosimilmente generati con strumenti di IA, pur escludendo la responsabilità aggravata; il Tribunale di Torino (16 settembre 2025) e il Tribunale di Latina (sent. 23 settembre 2025) hanno invece ravvisato ipotesi di lite temeraria in ricorsi caratterizzati da citazioni normative e giurisprudenziali prive di reale pertinenza. Anche il TAR Lombardia (Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348) ha stigmatizzato simili condotte, ritenendole potenzialmente lesive dei doveri di lealtà e probità processuale.

In questo contesto, dunque, la decisione del Tribunale di Siracusa si inserisce nel medesimo filone giurisprudenziale, contribuendo a delineare con maggiore chiarezza i limiti e le responsabilità connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi.

Autore Chiara Calì

Senior Associate

Milano

c.cali@lascalaw.com

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