19.06.2026 Icon

AI Act, via libera agli emendamenti: meno burocrazia, più innovazione

Il Parlamento europeo ha approvato gli emendamenti alla proposta di regolamento sull’AI, finalizzata a semplificare l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e a ridurre gli oneri di compliance emersi nella prima fase applicativa. L’intervento non modifica l’impianto dell’AI Act, ma mira a favorirne un’applicazione più uniforme e sostenibile, preservando al contempo gli obiettivi di tutela della sicurezza, dei diritti fondamentali e dell’innovazione.

Parlamento europeo, Emendamento 118 alla Relazione A10-0073/2026 – “Omnibus digitale sull’AI”

Di seguito una panoramica sulle principali novità.

Semplificazioni e supporto alle imprese

L’UE ha esteso numerose misure agevolative previste dall’AI Act alle small mid-caps, riconoscendo a tali operatori un ruolo strategico nei processi di innovazione, digitalizzazione e crescita del tessuto economico europeo, tuttavia spesso esposti a oneri amministrativi e costi di compliance analoghi a quelli sostenuti dalle PMI.

Per questa ragione è stata introdotta la definizione ufficiale di “piccola impresa a media capitalizzazione” per consentire loro l’accesso alle stesse agevolazioni previste per le PMI, con l’obbiettivo di garantire un equilibrio tra competitività e rispetto degli standard di sicurezza dell’AI Act.

Più spazio alla sperimentazione e ruolo rafforzato dell’AI Office

Tra le misure volte a favorire l’innovazione, il Parlamento europeo ha previsto un rafforzamento dei regulatory sandbox, gli ambienti controllati che consentono alle imprese di testare sistemi di IA innovativi sotto la supervisione delle autorità competenti.

Le modifiche puntano a migliorare il coordinamento tra gli Stati membri, ad ampliare le possibilità di effettuare prove in condizioni reali e a garantire un accesso prioritario a PMI, start-up e imprese a media capitalizzazione.

Parallelamente, viene rafforzato il ruolo dell’AI Office, l’organismo europeo incaricato di coordinare l’attuazione dell’AI Act.

In particolare, l’ufficio assumerà competenze più incisive nella supervisione dei sistemi basati su modelli di IA per finalità generali (GPAI) e nel coordinamento delle attività di vigilanza a livello europeo, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione più uniforme delle regole e una maggiore certezza giuridica per gli operatori del mercato.

La revisione della nozione di “componente di sicurezza”

Tra le modifiche di maggiore impatto pratico figura la revisione della definizione di “componente di sicurezza”, concetto centrale ai fini della classificazione dei sistemi di IA come “ad alto rischio”.

Il Parlamento europeo ha ritenuto che la formulazione originaria dell’AI Act fosse eccessivamente ampia e potesse determinare un’estensione ingiustificata degli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio.

La nuova definizione chiarisce che un sistema di IA può essere considerato componente di sicurezza soltanto quando la sua finalità prevista sia quella di prevenire o mitigare rischi per la salute e la sicurezza delle persone o dei beni, restando esclusi i sistemi destinati a funzioni di supporto, ottimizzazione, automazione o miglioramento dell’efficienza operativa.

La mera integrazione di un sistema di IA in un prodotto soggetto a normativa armonizzata non sarà quindi sufficiente, di per sé, a determinarne la qualificazione come sistema ad alto rischio.

La modifica è finalizzata a ridurre gli oneri di compliance per le imprese e a garantire una classificazione maggiormente coerente con l’approccio basato sul rischio adottato dall’AI Act.

Nuovi divieti contro i deepfake sessuali e il materiale di abuso sui minori

Viene introdotto un espresso divieto relativo ai sistemi di intelligenza artificiale destinati alla generazione o manipolazione di materiale intimo non consensuale e di materiale di abuso sessuale su minori.

La modifica nasce dalla crescente diffusione di applicazioni di IA in grado di creare immagini, video o contenuti audio sessualmente espliciti raffiguranti persone reali senza il loro consenso, fenomeno particolarmente diffuso nel contesto dei c.d. deepfake e dei sistemi di “nudificazione”.

Il divieto riguarda sia i fornitori sia gli utilizzatori dei sistemi di IA e mira a rafforzare la tutela della dignità umana, della vita privata e dei diritti fondamentali delle vittime.

Il Parlamento europeo ha inoltre precisato che i fornitori dovranno adottare adeguate misure tecniche di prevenzione e mitigazione del rischio, al fine di impedire che tali contenuti possano essere generati o diffusi attraverso sistemi immessi sul mercato europeo.

Stop ai bias algoritmici: nuove regole per i dati speciali

L’emendamento amplia la base giuridica già prevista dall’art. 10 dell’AI Act, consentendo non soltanto ai fornitori di sistemi ad alto rischio, ma anche ai deployer e ai fornitori di altri sistemi e modelli di IA, di trattare dati appartenenti a categorie particolari quando ciò sia strettamente necessario per individuare, prevenire o correggere fenomeni di distorsione algoritmica suscettibili di produrre effetti discriminatori (come, ad esempio, i dati relativi al genere).

La modifica mira a rafforzare gli strumenti disponibili per contrastare bias e discriminazioni, mantenendo al contempo le garanzie previste dal GDPR.

Alfabetizzazione sull’IA: meno adempimenti formali, più formazione

Il Parlamento interviene anche sull’art. 4 dell’AI Act, dedicato all’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, adottando un approccio più flessibile rispetto alla formulazione originaria.

L’imposizione di obblighi particolarmente rigorosi ha comportato un aggravio amministrativo, soprattutto per le realtà di minori dimensioni, senza garantire necessariamente risultati migliori in termini di competenze.

La nuova impostazione mantiene l’obiettivo di promuovere una conoscenza adeguata dei sistemi di IA, ma pone l’accento sull’adozione di misure di supporto, formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto nello sviluppo e nell’utilizzo di tali tecnologie.

Un ruolo centrale sarà affidato alla Commissione europea, agli Stati membri e all’AI Board, chiamati a favorire la diffusione di buone pratiche, strumenti informativi e iniziative formative comuni.

Autore Cecilia Picone

Associate

Milano

c.picone@lascalaw.com

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