Con la Deliberazione 16/2026/R/GAS del 3 febbraio 2026 l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ha ufficialmente avviato il procedimento per la definizione dei provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale relativi al settimo periodo di regolazione (7PRT), decorrente dal 2028.
Deliberazione 16/2026/R/GAS del 3 febbraio 2026
L’iniziativa si colloca in un contesto normativo multilivello – nazionale ed europeo – caratterizzato da profonde trasformazioni degli assetti del mercato del gas, dall’integrazione con gli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione e dall’evoluzione dei modelli di regolazione economica delle infrastrutture.
In modo particolare, con i Regolamenti 2017/1938, 2022/869 e 2023/435, l’Unione europea ha introdotto obblighi sempre più stringenti in materia di sicurezza del sistema e capacità bidirezionale delle interconnessioni, è intervenuta al fine di disciplinare i progetti di interesse comune sulle infrastrutture energetiche transeuropee (TEN-E) nonché ha definito il piano REPowerEU, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione energetica nel rispetto degli obiettivi climatici dell’Unione (conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 ai sensi del Regolamento UE 2021/1119).
Con specifico riferimento al mercato interno del gas, il Regolamento UE 2024/1789 impone che le tariffe siano trasparenti, non discriminatorie, cost-reflective e idonee a favorire concorrenza, interoperabilità e investimenti efficienti.
Ed è proprio in questa prospettiva europea che l’Autorità ha ritenuto necessario avviare il procedimento per l’introduzione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il settimo periodo di regolazione (7PRT) decorrente dal 2028 e che si inserisce sulla scia del percorso regolatorio già avviato per il sesto periodo di regolazione (2024 – 2027) con cui l’Arera ha adottato i criteri ROSS – Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio.
In modo particolare, già nel sesto periodo l’Autorità ha introdotto un costo unitario massimo per investimenti in aree di nuova metanizzazione, ha rimosso le incentivazioni input-based, ha adottato misure per incentivare la riduzione delle emissioni delle centrali di compressione nonché introdotto strumenti di maggiore flessibilità tariffaria per utenze industriali.
In questo scenario, l’Arera pone per il settimo periodo di regolazione obiettivi ancora più ambiziosi delineando, con la Deliberazione in commento, le direttrici della portata strategica del procedimento:
- Revisione dei criteri di riconoscimento dei costi, in coerenza con la regolazione ROSS e con il benchmarking europeo;
- Rafforzamento del coordinamento tra regolazione tariffaria e Piani decennali di sviluppo, al fine di promuovere efficienza ed economicità degli investimenti;
- Valutazione dei meccanismi incentivanti, alla luce del monitoraggio degli strumenti già introdotti;
- Eventuale revisione del gearing per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale nel servizio di trasporto gas;
- Verifica della coerenza della metodologia CWD e dei parametri della metodologia dei prezzi di riferimento rispetto al mutato contesto di mercato;
- Esigenze di stabilità e prevedibilità dei corrispettivi, in un contesto di incertezza sulla domanda di gas nel medio-lungo periodo;
- Aggiornamento della regolazione della qualità e sicurezza del servizio, anche in relazione ai nuovi obblighi europei sulle emissioni di metano.
L’avvio del 7PRT segna una fase di transizione della regolazione del trasporto gas naturale: da un modello storicamente centrato sull’espansione infrastrutturale e sulla crescita della domanda ad un assetto orientato alla sicurezza, alla decarbonizzazione e alla gestione efficiente di un sistema in progressiva trasformazione, anche in vista dell’integrazione con gas rinnovabili e idrogeno.
In tale prospettiva, la sfida regolatoria consiste nel bilanciare stabilità e prevedibilità dei ricavi con segnali tariffari coerenti con la transizione energetica, assicurando al contempo neutralità competitiva, sostenibilità finanziaria degli operatori e tutela degli utenti finali.
In quest’ottica, il 7PRT si configura dunque come un banco di prova cruciale per l’evoluzione della regolazione economica delle infrastrutture gas nel nuovo paradigma energetico europeo.
22.10.2026