21.05.2026 Icon

Reti miste e responsabilità del Gestore: la custodia prevale sul perimetro del servizio

Allagamenti reiterati causati da una rete fognaria a sistema misto riportano in auge il tema della responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato. La questione non riguarda tanto il perimetro astratto del servizio, quanto la concreta gestione degli impianti: quando il Gestore esercita un effettivo potere di controllo sulla rete, la responsabilità per i danni da omessa manutenzione non può essere esclusa, neppure invocando limiti convenzionali o carenze tariffarie. In questa prospettiva, la Corte ribadisce che la responsabilità da custodia si fonda sulla signoria di fatto sugli impianti e conferma il rigetto del ricorso del Gestore.

Cass., Sez. III civ., ordinanza 8 maggio 2026, n. 13351, RG n. 6586/2023

Un sistema misto e una responsabilità “di fatto”

La vicenda trae origine dalle domande risarcitorie avanzate da un Condominio a causa dei frequenti allagamenti dei locali seminterrati, verificatisi per oltre un ventennio a causa delle criticità di una rete fognaria urbana a sistema misto nella quale confluiscono indistintamente acque reflue e meteoriche. Il Tribunale di Latina aveva accertato la responsabilità esclusiva del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ritenendo che i danni fossero riconducibili all’omessa manutenzione di caditoie, griglie e collettori; la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma che, anche in secondo grado, aveva escluso che la gestione delle acque meteoriche potesse considerarsi estranea ai compiti del Gestore.

Il nucleo della controversia ruota, dunque, attorno alla qualificazione della rete e all’individuazione del soggetto obbligato alla sua manutenzione. In presenza di infrastrutture unitarie e funzionalmente inscindibili, la distinzione tra competenze relative alle diverse tipologie di acque si rivela, sul piano operativo, difficilmente sostenibile. La fattispecie evidenzia una tipica criticità delle gestioni idriche: l’intersezione tra assetti convenzionali e concreta organizzazione del servizio.

Custodia e Servizio Idrico Integrato: il criterio decisivo

La Corte conferma che il criterio determinante per l’attribuzione della responsabilità è quello della custodia, intesa come potere di governo, controllo e manutenzione della cosa, a prescindere dalla titolarità formale. Nel caso esaminato, il Gestore aveva assunto senza riserve la gestione degli impianti, inclusa una rete mista, risultando quindi custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui si afferma che la nozione di fognatura, quale componente del Servizio Idrico Integrato, comprende anche l’allontanamento delle acque meteoriche convogliate nelle reti, con conseguente infondatezza della tesi che ne vorrebbe l’esclusione dal perimetro gestionale.

La decisione, tuttavia, compie un ulteriore passo: chiarisce che la responsabilità non discende in via principale dalla qualificazione normativa del servizio, ma dall’accertamento in concreto del rapporto tra Gestore e infrastruttura. È la disponibilità effettiva degli impianti – e la correlata possibilità di prevenire il danno – a fungere da fondamento della responsabilità.

I limiti delle modifiche convenzionali e il ruolo del Comune

Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’efficacia delle modifiche convenzionali con cui si era tentato di escludere la gestione delle acque meteoriche dalle competenze del Gestore. La Corte nega rilevanza a tali atti osservando che, incidendo sull’oggetto della concessione, avrebbero richiesto l’approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 TUEL.

In assenza di tale passaggio, le modifiche devono ritenersi inefficaci nei confronti dell’ente locale. Ne discende che il Gestore continua ad essere vincolato alla disciplina originaria della convenzione e, quindi, agli obblighi manutentivi inizialmente assunti.

Il principio assume una portata pratica significativa: le eventuali ridefinizioni del perimetro del servizio, se non correttamente formalizzate, non incidono sulla posizione del Gestore nei confronti dei terzi danneggiati. Né può essere valorizzata, in senso liberatorio, la mancata previsione tariffaria di determinate attività, trattandosi di un elemento interno al rapporto concessorio, che non incide sulla responsabilità extracontrattuale.

Spunti operativi: la manutenzione come presidio centrale

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento che valorizza la dimensione concreta della gestione del servizio, con implicazioni dirette per gli operatori del settore idrico. Il riferimento alla “signoria di fatto” sugli impianti rende evidente come il fulcro della responsabilità sia costituito dalla capacità del Gestore di assicurare la funzionalità della rete attraverso una manutenzione adeguata.

Per i Gestori, soprattutto in contesti caratterizzati da reti miste e infrastrutture datate, la pronuncia rafforza l’esigenza di una gestione attiva e sistematica delle attività manutentive, anche in assenza di una chiara copertura tariffaria o di una definizione puntuale del perimetro del servizio.

Sotto un profilo critico, la decisione conferma una tendenza a privilegiare la tutela del danneggiato e l’effettività della prevenzione del rischio rispetto alle incertezze organizzative o regolatorie del servizio. Resta aperta, tuttavia, la questione del coordinamento tra disciplina tariffaria e responsabilità civile: se è vero che le carenze di pianificazione non possono essere riversate sugli utenti, è altrettanto evidente che l’estensione degli obblighi manutentivi incide sull’equilibrio economico della gestione.

In definitiva, la pronuncia ribadisce un principio di forte impatto pratico: chi gestisce una rete, soprattutto se a sistema misto, è tenuto a garantirne la funzionalità complessiva, rispondendo dei danni derivanti da omissioni manutentive, indipendentemente da delimitazioni formali del servizio.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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