29.01.2026 Icon

La manomissione del misuratore e la documentazione del Distributore: tra fede privilegiata e Regolatorio di settore

Il Tribunale Civile di Napoli, con la recentissima Sentenza n. 866 del 20 gennaio 2026, è intervenuto allo scopo di accertare la debenza della pretesa creditoria vantata dalla ricorrente Società di vendita di energia elettrica sulla scorta di una fattura emessa per prelievi irregolari all’esito dell’accertamento, da parte dei tecnici della Società di Distribuzione competente per territorio, della manomissione dell’impianto da parte dell’utente.

E, segnatamente, veniva accertato che i locali dell’abitazione erano alimentati da una derivazione abusiva, realizzata mediante l’allaccio diretto di quattro conduttori alla rete interrata, bypassando il contatore che risultava formalmente cessato.

All’esito dell’accertamento, la Società di Distribuzione aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi per il periodo in cui era stato realizzato l’allaccio diretto alla rete, arco temporale in cui la fornitura era associata all’utente resistente nonché nella titolarità della ricorrente.

Il Tribunale di merito, dunque, è stato investito dell’onere di valutare la debenza della pretesa creditoria sulla scorta della documentazione prodotta dalla creditrice ricorrente, delibando in particolar modo in merito alla dibattuta questione relativa alla valenza probatoria del verbale di verifica redatto dai tecnici della Società di Distribuzione.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Napoli ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia di prova dei prelievi irregolari e manomissione del contatore.

Ed invero, il Decidente ha ritenuto la pretesa creditoria pienamente provata in quanto l’allaccio abusivo e la manomissione del misuratore sono documentati dal verbale di verifica redatto dai tecnici del Distributore: “tale documento […] riveste la natura di atto fidefacente, essendo stato formato da soggetti che operano in qualità di incaricati di pubblico servizio, e godendo, pertanto, di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine ai fatti accertati”.

Ma il Tribunale di Napoli opera un ulteriore valutazione, non soltanto in merito alla valenza probatoria del verbale di verifica ma anche relativamente al contenuto sostanziale del medesimo.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolatorio di settore, infatti, una volta accertato l’allaccio abusivo e la manomissione del contatore, il Distributore ha ritualmente effettuato la ricostruzione dei consumi irregolarmente prelevati dall’utente.

“Per quanto concerne la quantificazione dei consumi, il Distributore ha operato la ricostruzione, per il periodo omissis, sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, effettuata secondo i criteri dell’Allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09. I dati di sintesi riportano prelievi totali per omissis con una potenza di picco rilevata di omissis. Tali evidenze documentali […] giustificano l’importo per il quale omissis ha emesso la fattura di omissis, rimasta insoluta nonostante la diffida inviata”.

La sentenza in commento si appalesa dirimente e si auspica contribuisca a cristallizzare non soltanto la valenza probatoria della documentazione trasmessa dalla Società di Distribuzione i cui tecnici, nello svolgimento degli interventi e nella redazione dei verbali di verifica, operano in qualità di incaricati di pubblico servizio e, dunque, elaborano documentazione avente fede privilegiata ma anche la correttezza della ricostruzione dei consumi dai medesimi operata, nella misura in cui si dimostri coerente ai criteri stabiliti e disciplinati dall’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ed al Regolatorio di settore.

Autore Erica Aprile

Senior Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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