Riferimento: ARERA, deliberazione 6 ottobre 2026, n. 356/2026/R/IDR
L’inerzia nell’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato ha reso necessario l’intervento sostitutivo dell’Autorità. Con la deliberazione n. 356/2026/R/IDR, ARERA ha avviato il procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe nei casi in cui manchino gli atti, i dati o le informazioni necessarie e ha disposto nuove verifiche sulle gestioni che potrebbero essere escluse dall’aggiornamento tariffario. Il meccanismo prevede, nei casi di perdurante inadempimento, l’applicazione di un moltiplicatore tariffario pari a 0,9, mentre per gli Enti di governo dell’ambito rimasti inattivi dopo l’istanza del gestore scatta una specifica procedura di diffida.
Il termine scaduto e le predisposizioni ancora mancanti
Il punto di partenza è il primo aggiornamento biennale delle tariffe del quarto periodo regolatorio, relativo agli anni 2026-2027. Il termine per la trasmissione degli atti, inizialmente fissato al 30 aprile 2026, era stato differito al 31 luglio 2026. Entro quella data gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti competenti avrebbero dovuto aggiornare, tra l’altro, il programma degli interventi e il piano economico-finanziario e trasmettere all’Autorità la documentazione necessaria alla nuova determinazione tariffaria.
Alla scadenza, tuttavia, ARERA ha rilevato che alcuni soggetti non avevano ancora inviato i dati e gli atti richiesti. Il quadro non è uniforme: alcuni Enti hanno comunicato che il procedimento locale era prossimo alla conclusione, mentre in altri casi sono stati gli stessi gestori ad attivarsi presentando l’istanza di aggiornamento prevista dalla disciplina regolatoria per superare l’inerzia dell’amministrazione competente.
Quando la tariffa viene determinata d’ufficio
La conseguenza più significativa riguarda le gestioni per le quali non siano disponibili gli elementi indispensabili alla determinazione tariffaria. La disciplina del MTI-4 contempla diverse ipotesi: mancata trasmissione dei dati richiesti, assenza delle fonti contabili obbligatorie, modulistica incompleta o non sottoscritta, nonché indicazione di costi o investimenti superiori a quelli risultanti dalla contabilità. In queste situazioni, e più in generale quando manchino le informazioni necessarie, l’Autorità può procedere d’ufficio fissando il moltiplicatore tariffario a 0,9 fino al venir meno della situazione di irregolarità.
La delibera del 6 ottobre non determina ancora direttamente le singole tariffe, ma avvia il relativo procedimento e affida alla Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali il compito di diffidare i soggetti interessati. La richiesta è di trasmettere le informazioni mancanti entro trenta giorni; se l’inadempimento persiste, troverà applicazione il meccanismo di determinazione d’ufficio. ARERA richiama inoltre la necessità di tenere conto delle particolari condizioni degli enti locali soggetti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’inerzia dell’Ente d’ambito non blocca più il gestore
Un secondo fronte riguarda il caso in cui sia il gestore ad avere presentato l’istanza di aggiornamento, senza che il soggetto competente abbia poi adottato le proprie determinazioni. Anche qui è prevista una diffida. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza del gestore si considera accolta dall’Ente competente e viene trasmessa ad ARERA per la valutazione e l’approvazione definitiva entro i successivi novanta giorni.
La soluzione tende a impedire che l’inerzia amministrativa paralizzi l’intero processo tariffario e trasferisce sul piano regolatorio un meccanismo assimilabile al silenzio-assenso. Allo stesso tempo, la mancata trasmissione della predisposizione tariffaria può produrre effetti ben più ampi della sola quantificazione della tariffa: per le gestioni prive degli atti richiesti entro il 31 ottobre 2026 è prevista anche l’esclusione dalle premialità connesse alla qualità tecnica, alla qualità contrattuale e alla sostenibilità energetica e ambientale. Le carenze documentali possono inoltre rilevare nell’accesso alle risorse destinate agli interventi infrastrutturali e ad altri fondi pubblici.
Tariffe, compliance e responsabilità degli enti locali
La deliberazione conferma una linea regolatoria sempre più netta: la tariffa non è soltanto il risultato di un calcolo economico, ma il punto di arrivo di una più ampia attività di programmazione, validazione dei dati e controllo della gestione. L’assenza degli atti necessari non resta quindi confinata sul piano procedurale, ma può incidere direttamente sui ricavi del gestore e sull’accesso ai sistemi incentivanti.
Il moltiplicatore fissato a 0,9 assume, in questa prospettiva, una evidente funzione di pressione verso il tempestivo adempimento. È però un meccanismo che richiede particolare attenzione nelle realtà economicamente più fragili: la riduzione tariffaria può infatti aggravare situazioni già caratterizzate da difficoltà finanziarie. Non è casuale, dunque, il richiamo espresso agli enti locali in riequilibrio finanziario e alla necessità di garantire comunque la copertura dei costi del servizio di acquedotto.
Il messaggio per enti e gestori è, in ogni caso, chiaro: nel nuovo ciclo regolatorio l’aggiornamento tariffario non può essere rinviato indefinitamente. Alla mancata predisposizione degli atti seguono strumenti sostitutivi, conseguenze economiche e possibili limitazioni nell’accesso alle premialità e alle risorse pubbliche.
05.10.2026