L’equilibrio tra sicurezza del sistema elettrico e nuove regole di dispacciamento passa anche da un nodo operativo tutt’altro che secondario: l’individuazione del soggetto “responsabile” nei regimi di essenzialità. Con il documento per la consultazione 14 aprile 2026, n. 122/2026/R/eel, ARERA interviene per allineare la disciplina delle risorse essenziali alle novità del TIDE, chiarendo – a partire dalla fase di consolidamento – come si distribuiscano ruoli e obblighi tra Balance Responsible Party e Balancing Service Provider. La scelta dell’Autorità è netta: semplificare le responsabilità e ridurre le ambiguità applicative, soprattutto in vista dell’avvio dei regimi dal 2027.
La separazione BSP/BRP e il problema delle risorse essenziali
Dal 1° febbraio 2026, data che inaugura la fase di consolidamento del TIDE, la figura dell’“utente del dispacciamento” non è più monolitica. Le funzioni di fornitura dei servizi di bilanciamento e di responsabilità degli sbilanciamenti possono essere allocate a soggetti diversi, salvo specifiche eccezioni. È proprio qui che si innesta la questione delle risorse essenziali per la sicurezza del sistema.
La disciplina storica dell’essenzialità, costruita attorno a un unico interlocutore, rischiava infatti di entrare in frizione con la nuova architettura. In particolare, risultava poco chiaro chi dovesse interloquire con Terna nelle fasi cruciali: dalla qualificazione preventiva degli impianti alle istanze di reintegrazione dei costi, fino all’applicazione dei vincoli di offerta. ARERA ha preso atto di questa criticità, avviando una ricalibratura mirata ma senza rimettere in discussione l’impianto complessivo della regolazione.
Un criterio selettivo: chi è “utente del dispacciamento” e quando
La soluzione proposta dall’Autorità si fonda su una distinzione netta tra tipologie di impianti e unità. Dal 2027, e già nella fase preparatoria del 2026, l’“utente del dispacciamento” rilevante ai fini dell’essenzialità non è sempre lo stesso soggetto.
Per gli impianti singolarmente essenziali composti esclusivamente da unità non abilitate, il ruolo resta in capo al BRP. In tutti gli altri casi – e quindi nella maggior parte delle ipotesi operative – il referente diventa il BSP. La scelta riflette l’approccio di Terna nell’analisi di essenzialità, che guarda principalmente alle unità abilitate e a chi le gestisce sul mercato dei servizi.
Particolarmente significativa è poi la regola dettata per le unità abilitate singolarmente e soggette ai regimi ordinario o di reintegrazione: qui ARERA impone l’unificazione soggettiva delle funzioni di BSP e BRP, individuando un unico responsabile per l’intero periodo di applicazione del regime. L’obiettivo dichiarato è evitare sovrapposizioni e scarichi di responsabilità in un ambito – quello dell’essenzialità – ad alto impatto sistemico ed economico.
Termini, comunicazioni e conseguenze operative
Il documento non si limita a definire criteri astratti, ma introduce obblighi procedurali puntuali. Entro termini prefissati, anteriori all’anno di essenzialità, il BSP degli impianti interessati dovrà comunicare a Terna il soggetto che svolgerà entrambe le funzioni. In mancanza di comunicazione, opera una presunzione: il responsabile coinciderà con il BSP stesso.
Si tratta di una previsione tutt’altro che neutra sul piano pratico. Per gli operatori, soprattutto quelli coinvolti in strutture societarie complesse o in contratti di outsourcing del bilanciamento, diventa essenziale coordinare per tempo assetti contrattuali e scelte organizzative. Il rischio, altrimenti, è di vedersi attribuire automaticamente obblighi e responsabilità – anche economiche – non preventivate.
Spunti critici e ricadute per gli operatori
L’intervento di ARERA appare coerente con l’impianto del TIDE e risponde a un’esigenza di certezza regolatoria. Tuttavia, non mancano i profili che meritano attenzione critica. L’obbligo di coincidenza tra BSP e BRP per alcune categorie di impianti potrebbe ridurre la flessibilità operativa, specie in un contesto di mercato sempre più specializzato. Inoltre, la concentrazione delle responsabilità in un unico soggetto accentua l’esposizione al rischio regolatorio e contenzioso, tema non secondario per chi opera anche sul fronte del recupero dei corrispettivi o della reintegrazione dei costi.
In prospettiva, il vero banco di prova sarà l’applicazione concreta delle nuove regole nei primi cicli di essenzialità post-2026. Sarà lì che si misurerà se la semplificazione voluta dall’Autorità riuscirà davvero a ridurre conflitti interpretativi e contenzioso, oppure se emergeranno nuove frizioni tra regolazione, mercato e operatori.
22.10.2026