12.03.2026 Icon

Decreto ingiuntivo e bollette: senza conciliazione TICO l’opposizione è improcedibile

“La procedibilità dei giudizi tra fornitori e clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, qual è la controversia in esame, è subordinata all’esperimento di un tentativo di conciliazione, secondo quanto sancito dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dalla delibera n. 209/2016 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e successive modifiche. Il procedimento di conciliazione va esperito secondo le modalità di cui all’art. 3 TICO ed ha natura obbligatoria, essendo espressamente previsto come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Inoltre, a differenza di quanto previsto in termini generali dall’art- 5-bis del D. lgs. 28/2010, che, come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, pone tale adempimento in capo a parte opposta, l’onere di attivare la procedura è posto a carico del cliente o utente finale”.

Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, sentenza n. 318 del 27 febbraio 2026.

Con la sentenza n. 318 del 27 febbraio 2026, il Tribunale di Rovigo è intervenuto al fine di dare applicazione concreta anche nei giudizi di merito all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1498 del 21 gennaio 2025, affrontando il tema della condizione di procedibilità nelle controversie relative a forniture di energia, con particolare riguardo all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione – TICO prima dell’instaurazione o della prosecuzione del giudizio. Il provvedimento si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, chiarendo la ripartizione degli oneri processuali nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal cliente finale.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso relativamente ad una fornitura energetica.

La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ed eccependo, in via preliminare, la mancata attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO, configurato quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie tra utenti finali e fornitori di energia elettrica o gas.

Nel corso del giudizio il Giudice istruttore, rilevata l’assenza del previo tentativo di conciliazione, disponeva con ordinanza la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnava all’opponente un termine per attivare la procedura conciliativa prevista dal TICO, con l’obbligo di depositarne prova entro una data stabilita. Nonostante tale ordine, la parte opponente non provvedeva ad avviare il procedimento di conciliazione.

Nel decidere la causa, il Tribunale di Rovigo ha ritenuto dirimente tale omissione.

La sentenza afferma infatti che, nelle controversie tra fornitori e clienti finali di energia elettrica, l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal TICO costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale disciplina, introdotta dalla regolazione dell’Autorità di settore, mira a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie e a ridurre il contenzioso giudiziario.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1498 del 21 gennaio 2025, secondo cui, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativa a forniture energetiche, l’onere di attivare la procedura conciliativa grava sul cliente o utente finale, e non sul gestore opposto. Ciò rappresenta una deroga rispetto alla disciplina generale prevista dal D. Lgs. n. 28 del 2010 in materia di mediazione che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, pone normalmente l’onere dell’attivazione della mediazione in capo alla parte opposta.

Stante la mancata attivazione della procedura di conciliazione, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e dichiarazione della sua definitiva esecutività ai sensi dell’art. 653 c.p.c.

La decisione evidenzia come la mancata osservanza delle condizioni di procedibilità, specialmente quando ribadita da un ordine espresso del Giudice, produca effetti particolarmente incisivi sul piano processuale. L’improcedibilità dell’opposizione determina infatti la stabilizzazione del decreto ingiuntivo e impedisce al Decidente di esaminare nel merito le contestazioni relative all’esistenza del rapporto contrattuale o alla correttezza dei consumi fatturati.

In conclusione, la sentenza in commento conferma l’importanza del sistema di conciliazione obbligatoria nel settore energetico e ribadisce che l’utente finale, qualora intenda contestare le pretese del fornitore anche mediante opposizione a decreto ingiuntivo, deve previamente attivare la procedura prevista dal TICO. L’omissione di tale adempimento, soprattutto se non sanata nel termine assegnato dal Giudice, comporta l’improcedibilità della domanda e la definitiva conferma del titolo.

La pronuncia assume pertanto enorme rilievo pratico per gli operatori del diritto, evidenziando come il rispetto delle condizioni di procedibilità costituisca un passaggio imprescindibile per l’accesso alla tutela giurisdizionale in materia di servizi energetici.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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