06.03.2026 Icon

Tutela dell’immagine nell’era digitale, tra prova del danno e prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema sempre più attuale nell’era digitale: la pubblicazione non autorizzata di una immagine. La decisione chiarisce un punto chiave: la lesione del diritto all’immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può comunque comportare un danno patrimoniale risarcibile attraverso il criterio del cosiddetto “prezzo del consenso”.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026

Una associazione non lucrativa aveva pubblicato sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori.

Questi ultimi avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, sia non patrimoniali che patrimoniali.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano comunque rigettato la domanda risarcitoria.

La Cassazione conferma solo in parte.

Sul piano del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo il quale “la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile”.

È cioè necessario che il pregiudizio venga provato.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato il rigetto osservando che la fotografia non era offensiva della dignità della minore, che la permanenza online era stata limitata e che l’immagine era già reperibile in rete.

Ben diversa è invece la valutazione sul danno patrimoniale e sul punto la Suprema Corte censura apertamente la decisione di merito, ritenendo erroneo subordinare il risarcimento alla presenza di finalità commerciali in senso stretto.

Secondo la Cassazione, infatti, l’immagine della persona costituisce un bene economicamente valutabile e il suo sfruttamento può realizzarsi anche al di fuori di un’attività lucrativa formalmente organizzata.

La fotografia della minore era rimasta esposta per circa tre mesi sulle pagine dell’associazione ed era stata utilizzata per accrescere la visibilità e il seguito dell’ente.

Un utilizzo di questo tipo — osserva la Corte — integra una vera e propria tecnica di comunicazione assimilabile a quella pubblicitaria.

L’utilità così conseguita dall’autore dell’illecito rappresenta il rovescio di un pregiudizio patrimoniale in capo al titolare dell’immagine.

Da qui il principio centrale della decisione: il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa facendo riferimento al cosiddetto prezzo del consenso, ossia al compenso che il soggetto ritratto avrebbe presumibilmente richiesto per autorizzare la pubblicazione.

La decisione presenta ricadute pratiche rilevanti.

Da un lato, conferma l’orientamento rigoroso in tema di prova del danno morale; dall’altro, amplia l’area della responsabilità patrimoniale, rendendo potenzialmente esposti anche enti non profit e associazioni che utilizzino immagini altrui per aumentare visibilità, engagement o capacità comunicativa.

L’ordinanza segna così un punto di equilibrio più consapevole nella tutela dell’immagine.

Nessun automatismo risarcitorio sul piano non patrimoniale, ma pieno riconoscimento del valore economico dell’identità visiva della persona.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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