Con l’ordinanza n. 2409 del 5 febbraio 2026 la Corte di Cassazione torna sul tema dell’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e informatiche, ribadendo un orientamento ormai consolidato e offrendo un chiarimento utile nella prassi processuale.
Cass. civ., sez. I, ord., 5 febbraio 2026, n. 2409
La vicenda nasce da un giudizio di separazione nel quale la moglie aveva chiesto l’addebito al marito, allegando una relazione extraconiugale.
Il Tribunale aveva escluso l’addebito, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo provata l’infedeltà del marito sulla base della trascrizione di una conversazione telefonica con l’amante.
Il marito ha impugnato la decisione sostenendo che la trascrizione non potesse essere utilizzata come prova, poiché il supporto audio della registrazione non era stato materialmente depositato in giudizio.
Secondo la sua prospettazione, in mancanza del file audio non vi sarebbe stato neppure l’onere di disconoscere la prova.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando i principi già affermati in materia di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. In particolare, la Corte ha ricordato che le registrazioni di conversazioni – oggi comprensive anche delle riproduzioni informatiche e telematiche – costituiscono fonte di prova quando la parte contro cui sono prodotte non contesti specificamente la loro conformità ai fatti rappresentati.
Il disconoscimento, per essere efficace, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito: non basta un’eccezione generica o meramente formale, ma occorre indicare elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà e la riproduzione. Inoltre, a differenza di quanto accade per la scrittura privata, il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità: il giudice può comunque verificarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, anche presuntivi.
Nel caso concreto, il marito non aveva contestato né l’esistenza della conversazione né la fedeltà del contenuto trascritto, limitandosi a eccepire la mancata produzione del supporto audio.
Una simile contestazione, priva dei requisiti di specificità richiesti, non integra un valido disconoscimento, con conseguente utilizzabilità della trascrizione.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconduce anche i messaggi e le comunicazioni digitali – come quelle su WhatsApp – all’ambito dell’art. 2712 c.c., valorizzando un approccio sostanzialistico alla prova e limitando le contestazioni meramente dilatorie o formalistiche.
25.08.2026