In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà, con la precisazione che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.
Questo il principio espresso di recente dalla Cassazione.
Nel caso di specie, la prova fotografica dell’infedeltà ha, dunque, permesso di addebitare al marito la separazione.
Il marito non si dà per vinto e ricorre in Cassazione, rimanendo, tuttavia, deluso.
La difesa dell’uomo evidenzia l’errore compiuto in appello: «si è ritenuta accertata l’infedeltà dell’uomo, con relativo addebito della separazione, sulla scorta di quanto emerso da una fotografia», mentre, aggiungeva, è stato trascurato «il progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi», con conseguente «disgregazione, in atto da tempo, del nucleo familiare».
La Cassazione, al contrario, ritiene corretto il convincimento dei giudici di merito, i quali individuano nel tradimento il motivo della rottura dell’unione coniugale.
La Corte d’appello ha quindi, correttamente, evidenziato gli elementi probatori (foto, contegno processuale del resistente) dai quali ha tratto il convincimento che la rottura dell’unione coniugale fosse ascrivibile al tradimento posto in essere da quest’ultimo.
Nessun elemento probatorio di segno contrario, che potesse fornire una spiegazione alternativa dei fatti era stato fornito dall’odierno ricorrente.
Tali elementi non sono stati individuati neanche nel ricorso per cassazione, che genericamente deduce che la crisi coniugale sarebbe più risalente del preteso tradimento.
Per i giudici è indubitabile il comportamento tenuto dall’uomo, ossia il tradimento da lui perpetrato nei confronti della consorte, poiché certificato da una fotografia.