La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28443 del 27 ottobre 2025, ha ribadito un principio ormai consolidato: chi, durante il matrimonio, esegue a proprie spese lavori o migliorie su un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso, neppure se tali interventi hanno aumentato il valore del bene.
Il caso trae origine da una vicenda familiare in cui un marito, dopo la separazione, si era visto chiedere dalla moglie il rilascio di un immobile di sua esclusiva proprietà, adibito durante il matrimonio a casa coniugale. L’uomo, opponendosi alla richiesta, aveva domandato, di contro, il rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate alla casa e il riconoscimento di un’indennità per l’aumento di valore del bene. Dopo la soccombenza in primo grado e in appello, egli ricorreva per Cassazione sostenendo di aver diritto al rimborso previsto dagli articoli 1150 e 1152 del codice civile, riservati al possessore di buona fede.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, riaffermando che il coniuge che vive nell’immobile dell’altro, anche se vi effettua lavori a proprie spese, non può essere considerato possessore ma soltanto detentore qualificato. Il diritto di godimento che egli esercita sul bene trova infatti la sua fonte nel rapporto familiare e nella destinazione dell’immobile a casa coniugale, e non in un autonomo diritto reale o personale di possesso. Di conseguenza, non sussiste alcun diritto all’indennità per i miglioramenti di cui all’articolo 1150 del codice civile, né alla ritenzione del bene ai sensi dell’articolo 1152, trattandosi di norme di carattere eccezionale non estensibili oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale ormai stabile: la posizione del coniuge non proprietario è assimilabile a quella del convivente “more uxorio”, che detiene l’immobile in virtù di un rapporto familiare e non di un titolo di possesso. L’assenza della qualità di possessore esclude quindi qualsiasi diritto a rimborso o indennità, a prescindere dalla buona o mala fede del soggetto.
Sul piano pratico, la decisione ribadisce un principio di rigore giuridico: il matrimonio non trasforma la detenzione familiare in possesso e non attribuisce al coniuge non proprietario un interesse patrimoniale tutelabile sull’immobile. Chi esegue lavori o migliorie lo fa nell’interesse della vita comune e non con l’intento di acquisire diritti economici sul bene. Tuttavia, non si può negare che la pronuncia lasci aperto un interrogativo di equità. Non è raro che un coniuge, confidando nella stabilità del legame, investa tempo e denaro per migliorare la casa familiare, contribuendo di fatto ad accrescerne il valore. Eppure, in mancanza di un accordo preventivo o della prova di un arricchimento indebito dell’altro, la legge non riconosce alcuna tutela patrimoniale.
In conclusione, la Cassazione ha confermato che chi ristruttura o migliora la casa del coniuge lo fa per ragioni familiari, escludendo qualsiasi pretesa di rimborso o indennità.
12.12.2025