18.04.2025 Icon

Matrimonio senza comunione di vita: la Cassazione esclude il diritto all’assegno di mantenimento

La recente sentenza della Cassazione civile n. 9207/2025 affronta un tema di particolare interesse nell’ambito del diritto di famiglia: il rapporto tra la validità formale del matrimonio e l’effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Il caso riguarda una coppia la cui convivenza è durata solo quattro mesi, dopo i quali la moglie è tornata a vivere in un’altra città, mantenendo con il marito contatti solo saltuari e una gestione separata dei rispettivi interessi.

In seguito alla separazione, il marito ha richiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento, negato sia in primo che in secondo grado.

La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda la possibilità di riconoscere l’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in una situazione in cui, nonostante la validità formale del matrimonio e la conseguente assunzione degli obblighi di cui all’art. 143 c.c., non si sia mai realizzata una vera e propria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

La Cassazione, confermando l’orientamento espresso in precedenti pronunce, ha stabilito che la mancata instaurazione di una effettiva comunione di vita tra i coniugi può costituire causa di esclusione del diritto all’assegno di mantenimento.

La Corte sottolinea come il fine essenziale del matrimonio sia la costituzione di una comunione di vita “spirituale e materiale”, come si ricava anche dalla legge sul divorzio. Tale comunione di vita rappresenta un fatto concreto, che si realizza attraverso l’effettiva attuazione del rapporto matrimoniale mediante la convivenza e l’osservanza dei doveri di solidarietà coniugale. Non è sufficiente, quindi, la mera celebrazione del matrimonio e l’assunzione formale degli obblighi, ma è necessario che questi trovino concreta attuazione nella vita della coppia.

In particolare, la Corte evidenzia che l’obbligo di assistenza materiale si attualizza proprio nell’ambito di questa comunione di vita: in sua assenza, mancherebbe il contesto all’interno del quale l’assistenza, intesa come attività continuativa nel tempo, può assumere concretezza. Di conseguenza, se nessuna comunione di vita si è mai realizzata, l’obbligo di assistenza non ha mai avuto il suo naturale ambito di attuazione e non può trovare riconoscimento, per la prima volta, attraverso l’assegno di mantenimento in sede di separazione.

La pronuncia della Suprema Corte si inserisce in un percorso giurisprudenziale che, pur confermando i principi tradizionali in materia di assegno di mantenimento, ne arricchisce la portata attraverso una più attenta considerazione della dimensione sostanziale del rapporto matrimoniale.

La breve durata del matrimonio non costituisce di per sé un impedimento assoluto alla concessione dell’assegno, potendo eventualmente incidere solo sulla sua quantificazione. Tuttavia, assume rilevanza quando sia sintomatica dell’assenza di quella effettiva comunione di vita che rappresenta il presupposto sostanziale degli obblighi di mantenimento tra coniugi.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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