La Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare la problematica del diritto al mantenimento in caso di breve durata del matrimonio.
Nell’ambito di un giudizio di separazione, il marito veniva condannato al pagamento di Euro 3.000 in favore della moglie a titolo di mantenimento.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, evidenziando che a nulla rilevava la breve durata del matrimonio (poco più di un anno), assumendo importanza unicamente il rilevante squilibrio economico fra le parti.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, il marito proponeva ricorso per cassazione, facendo leva, fra le altre cose, sulla breve durata del matrimonio.
Sulla specifica questione la corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che tra le circostanze da considerare ai sensi dell’art. 156 c.c. rientra anche la durata del matrimonio.
La Corte ricorda come la durata del matrimonio, inizialmente, era circoscritta al profilo della quantificazione dell’assegno mantenimento, ma non lo escludeva.
Successivamente tale approccio è stato cambiato nell’ipotesi di matrimoni di durata particolarmente breve, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis“.
In questi casi la giurisprudenza nega il diritto al mantenimento, ciò in quanto se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all’assegno, la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione.
Nel caso in esame la corte di Cassazione precisa come la decisione impugnata non aveva preso in considerazione la circostanza della durata estremamente contenuta del matrimonio, né sotto il profilo della spettanza dell’assegno, né sotto il profilo della sua quantificazione, pur avendo accertato che la moglie si era allontanata dalla casa coniugale solo pochi mesi dopo il matrimonio.
Tenuto conto di ciò, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d’appello per il riesame del procedimento alla luce e in applicazione dei principi enunciati.