16.05.2025 Icon

La fine dell’amore e le richieste di rimborso

Il caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11337/2025 prende avvio da una richiesta di restituzione di denaro avanzata da un uomo nei confronti della sua ex compagna. L’attore sosteneva di averle versato, in più occasioni, somme considerevoli a titolo di prestito, chiedendone ora la restituzione.

La donna, per contro, affermava che quei trasferimenti erano stati effettuati senza alcuna pattuizione restitutoria, come atti di liberalità motivati dalla relazione affettiva.

Il punto nodale del giudizio riguarda quindi la qualificazione del trasferimento: è stato un prestito, una donazione oppure un mero adempimento morale? Su chi grava l’onere della prova in tali casi? E quale valore assumono i movimenti bancari a sostegno della pretesa restitutoria?

La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, respinge il ricorso dell’uomo. Secondo i giudici, la semplice esistenza di bonifici o trasferimenti di denaro non è sufficiente a fondare una richiesta di restituzione. Occorre provare, con elementi chiari e concordanti, l’esistenza di un accordo tra le parti che prevedesse l’obbligo di restituzione.

In assenza di ciò, si presume che il denaro sia stato dato a titolo gratuito, come gesto di generosità legato al rapporto affettivo, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo.

La decisione si colloca in una giurisprudenza ormai consolidata, che impone a chi agisce per la restituzione non solo di dimostrare l’esborso, ma anche la causa concreta di quel trasferimento.

La sentenza rappresenta un chiaro invito alla prudenza. In un’epoca in cui le relazioni affettive sono sempre più fluide e le convivenze non seguono rigide regole formali, è facile incorrere in equivoci giuridici.

Soprattutto se le somme sono rilevanti, sarebbe consigliabile redigere un semplice documento scritto — anche in forma privata — in cui le parti chiariscono che si tratta di un prestito, e che, anche in caso di rottura della relazione, le somme dovranno essere restituite.

Non si tratta di sfiducia, ma di buon senso: in assenza di accordi chiari, sarà molto difficile — se non impossibile — ottenere giustizia in tribunale.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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