Con l’ordinanza n. 12121/2025, la Corte di Cassazione interviene su un tema ricorrente e controverso: la persistenza dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio divenuto maggiorenne.
Nel caso di specie, la Corte censura la decisione della Corte d’Appello di Catania, che aveva revocato l’assegno di mantenimento in favore di una figlia ventenne sulla base della sola cessazione degli studi, omettendo ogni valutazione circa la sua reale condizione economico-lavorativa e il contesto sociale in cui era inserita. La Corte d’Appello, inoltre, non aveva considerato che l’assegno era stato inizialmente disposto quando la figlia era minorenne, e che era stato lo stesso padre a chiedere il riconoscimento del mantenimento in favore della figlia.
Il principio cardine riaffermato dalla Cassazione è che il diritto al mantenimento non si estingue automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma solo con il conseguimento – effettivo o ragionevolmente conseguibile – dell’indipendenza economica. Tale approdo non può essere presunto, ma deve emergere da una valutazione concreta della situazione personale, familiare, sociale e territoriale del figlio.
Sotto il profilo dell’onere della prova, la Corte compie una distinzione:
– se il figlio maggiorenne (o il genitore convivente) chiede per la prima volta l’attribuzione di un assegno, dovrà fornire la prova dell’assenza di indipendenza economica e dell’impegno profuso per raggiungerla;
– se il genitore obbligato chiede la revoca di un assegno già disposto, spetta a lui dimostrare che il figlio ha raggiunto – o avrebbe potuto raggiungere con diligenza – la propria autonomia.
In tale logica, la maggiore età del figlio rappresenta solo un indice temporale, non un fatto estintivo in sé.
In conclusione, la Cassazione invita i giudici di merito a non cedere a semplificazioni meccanicistiche, né in un senso né nell’altro. L’obbligo di mantenimento non è eterno, ma richiede un accertamento rigoroso e contestualizzato.
25.08.2026