Non sempre la crisi coniugale si traduce nell’individuazione di una responsabilità giuridicamente rilevante. È questo il presupposto da cui muove la recente pronuncia in materia di separazione personale dei coniugi, che offre spunti di riflessione in ordine ai presupposti applicativi dell’addebito e ai criteri di valutazione adottati dal giudice.
Il Tribunale ha preliminarmente accertato il definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento costitutivo del rapporto matrimoniale. L’intollerabilità della convivenza – emersa in modo chiaro dagli atti e dal comportamento processuale delle parti – ha reso inevitabile la pronuncia di separazione ai sensi dell’art. 151 c.c.
Il nodo centrale della decisione concerne, tuttavia, la domanda di addebito.
Come ribadito dal Collegio – in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – l’addebito presuppone un duplice onere probatorio in capo al coniuge istante:
- la dimostrazione della violazione dei doveri coniugali;
- l’accertamento del nesso causale tra tale violazione e l’insorgere dell’intollerabilità della convivenza.
Non è, dunque, sufficiente allegare condotte quali il disinteresse, la freddezza affettiva o l’infedeltà, ove non sia provato che tali comportamenti abbiano avuto efficacia causale determinante nella crisi matrimoniale.
Nel caso di specie, le deduzioni della ricorrente, pur astrattamente idonee a integrare violazioni dei doveri ex art. 143 c.c., sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio. Da ciò è conseguito il rigetto della domanda di addebito: la separazione viene pronunciata, ma senza attribuzione di responsabilità a carico di uno dei coniugi.
Particolare attenzione è stata, invece, riservata alla regolamentazione dei rapporti con il figlio.
Il Tribunale ha confermato l’affido condiviso, individuando nella madre il genitore collocatario e disciplinando in modo equilibrato i tempi di permanenza del minore presso il padre, in un’ottica di continuità affettiva e di corresponsabilità genitoriale.
Sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, delle spese fisse e degli impegni finanziari gravanti sulle parti, l’assegno di mantenimento per il figlio viene determinato in una misura ritenuta congrua e sostenibile, mentre viene escluso il riconoscimento di un assegno in favore della moglie.
Il messaggio che emerge da questa sentenza è semplice: la separazione non è una “resa dei conti morale”, ma è uno strumento giuridico che serve a prendere atto di una realtà ormai compromessa e a riorganizzare, nel modo più equo possibile, la vita di tutte le persone coinvolte.
25.08.2026