17.05.2024 Icon

Elevata conflittualità fra i genitori e affidamento etero-famigliare dei minori

In caso di elevata conflittualità fra i genitori ed in presenza di una situazione pregiudizievole per i minori, è possibile un affidamento etero-famigliare?

Nel caso arrivato all’attenzione della Corte di Cassazione, Caio aveva chiesto al Tribunale la separazione con addebito, depositando peraltro una querela contro la moglie denunciandola per maltrattamenti sui minori. Tizia contestava di aver tenuto comportamenti pregiudizievoli alla sana ed equilibrata crescita dei propri figli e deduceva, di contro, di essere vittima da anni delle violenze del marito.  

Nell’ambito della separazione il Tribunale affidava i due minori, figli della coppia, al Comune di residenza per le determinazioni, in via esclusiva, afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione, cura relative ai minori, con collocazione degli stessi presso il padre.

Avverso la sentenza proponeva appello Tizia. Nel procedimento si costituiva peraltro il curatore speciale dei minori, il quale chiedeva di mantenere l’affido dei minori all’Ente e il collocamento degli stessi presso il padre, allargando gradualmente (e nel rispetto dei tempi dei minori) le visite alla madre, con l’ausilio iniziale dell’educatore domiciliare e/o con la presenza di una persona estranea alla famiglia e poi liberalizzando le visite.

La Corte d’Appello, preso atto del persistere della situazione pregiudizievole per i minori, derivante dall’alta conflittualità ancora in atto tra i genitori, non ravvisava il raggiungimento da parte di entrambi i genitori di quell’atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli, sicché confermava l’affido etero-familiare dei minori, al fine di assicurare ai bambini una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un’occasione di investire maggiormente sulle proprie energie personali e genitoriali tendenti all’acquisizione del ruolo genitoriale, anche dopo l’evento separazione.

Avverso la predetta sentenza, Tizia proponeva ricorso per Cassazione.

Analizzando il provvedimento emesso in relazione all’aspetto che interessa, va osservato che la Corte di Cassazione conferma la possibilità di prevedere un collocamento etero-famigliare in casi di condotte pregiudizievoli tenute dai genitori in danno dei figli.

Al riguardo la Corte si sofferma sul tipo di provvedimento che può essere emesso in caso di conflittualità fra i genitori precisando che l’affidamento ai servizi sociali costituisce una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.

Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l’individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati – con esclusione di poteri decisori- e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.

Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un’adeguata vigilanza sull’operato dei servizi.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato in particolare che l’emersione nel corso del giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, costituiti dall’elevato livello di conflittualità tra loro esistente e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, ha giustamente determinato l’adozione del provvedimento di affidamento etero-familiare dei minori, con connotazioni certamente limitative della responsabilità genitoriale, e, nel contempo e di conseguenza, ha posto in capo ai giudici distrettuali il dovere di provvedere alla nomina del curatore speciale dei minori stessi, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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