L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico è esperibile, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 24/2017, solo quando la condotta del sanitario sia connotata da dolo o colpa grave, dovendosi considerare nulli gli eventuali patti di manleva sottoscritti tra la struttura ed il sanitario.
Cassazione civile sez. III, 17/04/2026, n. 9949
Il nuovo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco
La decisione si inserisce nel sistema delineato dalla legge Gelli-Bianco, la quale ha canalizzato la maggior parte delle richieste risarcitorie verso le strutture sanitarie, le quali rispondono secondo il paradigma della responsabilità contrattuale anche per il fatto dei professionisti dei quali si avvalgono. L’art. 9 della l. n. 24/2017, in particolare, introduce, sul piano dei rapporti interni tra Struttura e medico, una disciplina speciale che subordina la rivalsa della struttura all’accertamento del dolo o della colpa grave dell’operatore sanitario.
La fattispecie alla base del caso in esame concerne la richiesta risarcitoria di un paziente il quale aveva agito in giudizio nei confronti della struttura sanitaria per i danni derivanti da un intervento chirurgico. La clinica, costituitasi in giudizio, chiamava in causa il chirurgo che aveva eseguito l’operazione, proponendo domanda di regresso e manleva. Tale domanda era fondata, da un lato, sulle norme civilistiche in tema di rapporti interni tra condebitori solidali e, dall’altro, su una clausola del contratto libero-professionale, con la quale il medico si era impegnato a tenere indenne la struttura dalle conseguenze risarcitorie derivanti da errori commessi nell’esecuzione dell’attività sanitaria.
Accolta in primo grado, la domanda veniva respinta dalla Corte d’appello, che riteneva applicabile al rapporto interno tra struttura e sanitario l’art. 9 della l. n. 24/2017. Esclusa, nel caso concreto, la colpa grave del chirurgo, la pretesa della struttura veniva rigettata. La clinica ricorreva quindi per cassazione, sostenendo la validità della clausola di manleva e l’applicabilità delle ordinarie regole sul regresso tra condebitori solidali, anche in ragione del fatto che il chirurgo aveva operato quale libero professionista, con emissione di autonoma fattura, mentre la struttura si era limitata a mettere a disposizione sale operatorie e organizzazione ospedaliera.
L’utilizzo dell’organizzazione della struttura sanitaria quale elemento centrale
La Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso chiarendo che, quando la prestazione sanitaria sia resa mediante l’organizzazione della struttura, il rapporto interno tra quest’ultima e il professionista resta disciplinato dall’art. 9 della legge Gelli-Bianco. Ai fini dell’applicazione della norma non è decisiva la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o extracontrattuali: ciò che rileva è che «il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura».
In tale prospettiva, il sanitario, anche se libero professionista e anche se titolare di un rapporto contrattuale diretto con il paziente, opera comunque quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c. Ne deriva che la rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata solo in presenza di dolo o colpa grave. La Corte precisa, inoltre, che l’applicazione dell’art. 9, quale norma speciale, comporta «l’esclusione dell’operatività di criteri diversi di imputazione e di riparto della responsabilità», siano essi fondati sulle regole codicistiche del regresso o sull’autonomia negoziale.
La nullità dei patti di manleva
Di particolare rilievo è il passaggio dedicato alle clausole di manleva. Secondo la Cassazione, l’autonomia privata non può derogare al limite legale posto dall’art. 9 l. 24/2017: conseguentemente, le pattuizioni con cui la struttura intenda trasferire sul sanitario le conseguenze economiche della responsabilità verso il paziente devono ritenersi nulle alla luce della natura imperativa, inderogabile e pubblicistica della norma.
I medesimi principi valgono anche quando sia il professionista ad avvalersi della struttura, come accade quando il rapporto con il paziente nasce nello studio del sanitario e prosegue poi nella clinica in cui viene eseguito l’intervento. Anche in tale ipotesi, se la prestazione è resa attraverso l’organizzazione sanitaria della struttura, il riparto interno resta soggetto all’art. 9 della l. n. 24/2017, ferma la responsabilità solidale verso il paziente ove ne ricorrano i presupposti. Pur in assenza di un’espressa presa di posizione della Suprema Corte sul punto, peraltro, il combinato disposto degli artt. 9 co. 6 e 10 co. 2 della legge Gelli-Bianco porta a ritenere che la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra medico e paziente escluda l’applicazione del limite quantitativo ordinariamente previsto per la rivalsa, pari al triplo della retribuzione. In tali ipotesi, pertanto, il regresso potrebbe essere esercitato per l’intero importo del danno risarcibile, ferma restando la necessità di accertare la colpa grave del sanitario.
08.07.2026