13.11.2024 Icon

Risk management ed obblighi assicurativi per le strutture sanitarie: il nuovo decreto “polizze”

Dopo quasi sette anni dall’entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) è stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) – di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economica e delle finanze – il tanto atteso Regolamento 232/2023, attuativo dell’art. 10 co. 6 della legge ed entrato in vigore il 16 marzo 2024. Ai sensi dell’art. 18 co. 2 dello stesso, le compagnie assicurative disporranno di 24 mesi per adeguare i contratti di assicurazione.

Tale regolamento si occupa di chiarire alcuni importanti profili in relazione alla gestione del rischio clinico ed alla disciplina dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, specificandone i requisiti.

Più in particolare, le principali disposizioni dello stesso afferiscono:

  • all’obbligo per la struttura sanitaria di dotarsi di una copertura assicurativa che la indennizzi per qualsiasi danno verificatosi all’interno della struttura ad opera di medici e/o altri esercenti della cui collaborazione si avvale (art. 3 co. 1);
  • alla fissazione dei massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative (art. 4), rideterminabili annualmente con decreto del Mimit di concerto con il Ministero della salute;
  • all’efficacia temporale della garanzia, la quale dev’essere prestata nella forma “claims made”: la struttura sanitaria, cioè, potrà chiedere l’indennizzo per sinistri denunciati dalla stessa struttura durante il periodo di polizza ed entro dieci anni dalla data di cessazione del contratto di assicurazione (art. 5);
  • alle eccezioni opponibili dall’assicurazione della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria al danneggiato in caso di azione diretta esercitata ai sensi dell’art. 12 della l. Gelli-Bianco, tra cui rientra, a titolo di esempio, il mancato pagamento del premio (art. 8);
  • ai requisiti per il ricorso da parte delle strutture sanitarie a “misure analoghe” ed alternative rispetto al contratto di assicurazione, le quali, in sostanza, comportino un’assunzione diretta del rischio (art. 9).

La struttura che volesse avvalersi di quest’ultima possibilità sarà chiamata a costituire un “Fondo rischi” parametrato su una stima del rischio “potenziale” sulla base delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura (art. 10), nonché un “Fondo riserva” diretto a coprire non già richieste di risarcimento meramente potenziali, bensì già avanzate alla struttura sanitaria (art. 11). La congruità di tali accantonamenti dovrà essere certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale (art. 13).

In ultima istanza, merita attenzione la disciplina dettata in materia di risk management: l’art. 7 co. 2 fissa, infatti, l’obbligo di pubblicazione, per le strutture sanitarie, dei dati relativi ai risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio, mentre l’art. 15 co. 2 il dovere di creazione di un Comitato Valutazione Sinistri (CVS). Tale previsione si raccorda con il successivo art. 16, il quale  prevede  l’istituzione di una funzione interna di valutazione dei sinistri in grado di valutare la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura, nonché con l’art. 17, ai sensi del quale la struttura è tenuta, su base annuale, ad identificare i principali rischi di responsabilità civile in ambito sanitario cui la stessa è esposta e le azioni necessarie per la loro mitigazione.  

Autore Francesco Ceolin

Stagista

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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