
Con l’ordinanza n. 30524/2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta su un tema di grande rilevanza in ambito RC auto: la legittimazione ad agire delle società (o consorzi) che, in virtù di convenzioni con gli enti proprietari delle strade, effettuano interventi di ripristino della carreggiata dopo un incidente, presentando poi richieste risarcitorie ai responsabili o alle rispettive compagnie assicurative. La posizione assunta dalla Suprema Corte è chiara: in assenza di una cessione del credito, il concessionario non può far valere in giudizio un diritto che appartiene esclusivamente all’amministrazione.
Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2025, n. 30524
È appena il caso di precisare che il “meccanismo” della concessione di servizi è utilizzato da molte società e consorzi attivi nel settore della pulizia dei manti stradali a seguito di incidenti. Tale tipologia di contratto, infatti, consente al Comune di ricevere il servizio in maniera completamente gratuita, mentre la società di pulizia riceve come corrispettivo il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Tali concessionari, una volta eseguito l’intervento, agiscono frequentemente nei confronti dei danneggianti o delle compagnie assicurative, al fine di ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo risarcitorio per l’intervento di pulizia svolto.
La fattispecie alla base della pronuncia in commento riguarda la richiesta risarcitoria presentata contro i responsabili di un sinistro stradale da un consorzio che si era impegnato ad intervenire al fine di provvedere al ripristino della sede stradale. Tanto il Giudice di pace quanto – in secondo grado – il Tribunale di Reggio Emilia rigettavano la domanda del concessionario, sul presupposto che non vi fosse stata alcuna cessione del credito risarcitorio spettante al Comune (proprietario della strada).
Avverso tali decisioni il consorzio presentava ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente, in particolare, la facoltà di agire in giudizio doveva essergli riconosciuta, essendo tale prerogativa intrinsecamente connessa al diritto di sfruttare economicamente il servizio previsto nella concessione di servizi.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che:
- il consorzio, nell’assumere che la propria legittimazione processuale discendesse dal diritto di trarre i vantaggi economici connessi al servizio, non si è confrontato con il disposto dell’art. 81 c.p.c., il quale non consente – al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge – di far valere in giudizio un diritto altrui. In assenza di esplicita cessione di credito da parte del Comune, dunque, i responsabili dell’incidente non possono rivestire il ruolo di soggetto passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (non essendo questi, evidentemente, parti del contratto tra quest’ultimo ed il Comune);
- il pagamento di un debito altrui (i.e. del responsabile civile) tramite un facere (da parte della società di pulizia) non concretizza né una fattispecie di surrogazione legale nei diritti del Comune né di surrogazione per volontà del creditore;
- nel caso di specie, il contratto di concessione di servizi prevedeva un’apposita clausola che prevedeva il rilascio, da parte del Comune in favore del Consorzio, di un’eventuale “delega” in relazione ad ogni specifico sinistro, funzionale ad “intraprendere ogni opportuna azione nei confronti dei responsabili del sinistro”: in assenza di tale delega, ogni pretesa del concessionario non poteva che essere rivolta alla propria controparte contrattuale.
Con tale pronuncia la Corte di cassazione ha dunque avallato l’orientamento maggioritario venutosi a formare negli ultimi anni nella giurisprudenza di merito, la quale aveva già in più occasioni rilevato come, in assenza di specifica cessione del credito, il concessionario non potesse agire “in proprio” contro responsabili e assicurazioni per il ripristino post-sinistro.
12.03.2026