17.06.2026 Icon

Rinuncia alla surrogazione e divieto di doppio ristoro: la Cassazione riafferma la centralità del principio indennitario

La rinuncia dell’assicuratore al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. non consente all’assicurato di cumulare l’indennizzo derivante da una polizza contro gli infortuni non mortali con il risarcimento ottenuto dal terzo responsabile per il medesimo pregiudizio.

Corte di cassazione, Sezione III civile, ordinanza 11 giugno 2026, n. 19057.

L’ammissibilità del cumulo indennizzo-risarcimento secondo i giudici di merito

La controversia trae origine da una grave aggressione che aveva provocato all’assicurato lesioni permanenti particolarmente invalidanti. Pur avendo già ottenuto, in un distinto giudizio, la condanna del responsabile al risarcimento dei danni subiti, il danneggiato agiva nei confronti della propria compagnia assicuratrice per conseguire l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo che il pregiudizio lamentato fosse già stato integralmente ristorato e che, pertanto, non residuasse alcuno spazio per un’ulteriore attribuzione patrimoniale a titolo di indennizzo assicurativo.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che accoglieva il gravame valorizzando una clausola contrattuale con la quale l’assicuratore aveva rinunciato, in favore dell’assicurato, al diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio. Secondo il giudice di secondo grado, tale previsione sarebbe stata idonea ad attribuire all’indennizzo una funzione assistenziale-previdenziale assimilabile a quella dell’assicurazione sulla vita, rendendo pertanto ammissibile il cumulo tra indennizzo e risarcimento.

La Suprema Corte censura tale ricostruzione e cassa la sentenza impugnata.

Compensatio lucri cum damno e principio indennitario: istituti distinti con funzioni differenti

Uno dei passaggi di maggiore interesse dell’ordinanza consiste nella netta separazione tra il principio indennitario e quello della compensatio lucri cum damno.

La Corte chiarisce che i due istituti operano su piani distinti e assolvono funzioni diverse. La compensatio attiene alla posizione del responsabile civile e impedisce che questi sia chiamato a risarcire un pregiudizio già ristorato da altri soggetti legittimati a rivalersi nei suoi confronti. Il principio indennitario, invece, inerisce alla struttura causale dell’assicurazione contro i danni e impone che il contratto assolva una funzione di reintegrazione patrimoniale, senza potersi convertire in una fonte di arricchimento per l’assicurato.

Ne discende che, ove il danno sia già stato eliminato o ridotto per effetto dell’intervento del terzo responsabile, l’assicuratore può legittimamente negare il pagamento dell’indennizzo nella misura corrispondente al pregiudizio già soddisfatto e ciò non in applicazione della compensatio lucri cum damno, bensì in forza del principio indennitario che governa l’assicurazione contro i danni.

Muovendo da tale distinzione concettuale, la Corte si sofferma sulla portata della rinuncia alla surrogazione nei confronti del terzo responsabile.

Secondo la Corte, la surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce un diritto proprio dell’assicuratore che nasce per effetto del pagamento dell’indennizzo. La rinuncia a tale diritto integra un negozio abdicativo che produce esclusivamente l’estinzione della pretesa dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile, senza comportare alcuna retrocessione del credito risarcitorio nella sfera dell’assicurato.

Ne consegue che la clausola di rinuncia alla surrogazione non può essere letta né come deroga al principio indennitario né come fonte di legittimazione del cumulo tra indennizzo e risarcimento. I relativi limiti devono essere, piuttosto, ricostruiti alla luce delle coordinate sistematiche individuate dalla Corte.

Qualora l’assicurato abbia già percepito dal responsabile il risarcimento del danno e successivamente richieda l’indennizzo assicurativo per il medesimo pregiudizio, l’assicuratore non è tenuto al pagamento in applicazione del principio indennitario. Nell’ipotesi inversa, quando l’assicurato abbia già ricevuto l’indennizzo e successivamente agisca nei confronti del responsabile civile per ottenere il medesimo ristoro, il risarcimento non sarà dovuto in forza della regola della compensatio lucri cum damno.

La Corte prende inoltre in considerazione anche le ipotesi in cui le pretese vengano esercitate prima dell’effettivo pagamento. Se l’assicurato si rivolge anzitutto all’assicuratore e ottiene l’indennizzo, il pagamento è dovuto integralmente. Qualora successivamente percepisca anche il risarcimento dal responsabile, quest’ultimo avrà adempiuto un’obbligazione ormai inesistente e potrà agire per la ripetizione dell’indebito. Analoga soluzione opera nel caso opposto: se l’assicurato ottiene dapprima il risarcimento dal responsabile e successivamente consegue anche l’indennizzo, sarà l’assicuratore a poter esperire l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo.

La Corte individua così un sistema volto a impedire il cumulo finale delle attribuzioni patrimoniali.

Le ricadute operative della decisione

Particolarmente rilevanti sono alcune precisazioni formulate dalla Suprema Corte.

Il primo chiarimento di rilievo operativo riguarda il momento in cui il divieto di cumulo diviene concretamente opponibile. Non è sufficiente la mera esistenza di una sentenza di condanna nei confronti del responsabile: ciò che rileva è l’effettiva percezione del risarcimento da parte dell’assicurato. In mancanza di tale incasso, il danneggiato conserva la facoltà di rivolgersi all’assicuratore o al responsabile, fermo restando il divieto di conseguire, in via definitiva, un doppio ristoro per il medesimo fatto e per il medesimo danno.

Il secondo chiarimento concerne la necessaria coincidenza tra il danno indennizzato e quello già risarcito. Il divieto di cumulo opera, infatti, soltanto quando indennizzo e risarcimento abbiano ad oggetto il medesimo pregiudizio. Nel caso concreto, la Corte evidenzia che la polizza copriva l’invalidità permanente parametrata alla riduzione della capacità lavorativa, mentre nel giudizio risarcitorio la domanda riguardava il danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Da qui la necessità del rinvio, affinché il giudice di merito accerti se il pregiudizio coperto dalla polizza coincida effettivamente con quello già ristorato.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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