03.06.2026 Icon

Responsabilità sanitaria e assicurazione: riparto interno e tenuta della clausola claims made

La responsabilità sanitaria si conferma un ambito nel quale le questioni civilistiche e assicurative si intrecciano in modo significativo. In tale prospettiva si colloca la sentenza della Cassazione in commento, che offre importanti chiarimenti sia sul riparto interno tra struttura e sanitario sia sull’operatività delle polizze di responsabilità civile, con particolare riferimento alle clausole claims made.

Corte di Cassazione, sez. III civile, 25 marzo 2026, n. 7237

I fatti di causa

La vicenda trae origine dal decesso di una paziente a seguito di una complicanza emorragica post-operatoria non tempestivamente diagnosticata. I giudici di merito avevano accertato un concorso di responsabilità tra chirurgo, personale infermieristico e struttura, valorizzando le carenze nel monitoraggio e nel coordinamento della fase post-operatoria.

Nesso causale e responsabilità concorrente

La Cassazione conferma tale ricostruzione, ribadendo che, in sede civile, il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. In questa prospettiva è ritenuta corretta la valutazione che esclude un’insorgenza improvvisa della crisi, valorizzando la presenza di sintomi premonitori che avrebbero dovuto essere intercettati con un adeguato controllo.

La decisione si pone in linea con l’orientamento che estende la posizione di garanzia del capo équipe anche alla fase post-operatoria, configurando una responsabilità concorrente con quella del personale infermieristico, la cui condotta omissiva non è ritenuta idonea a interrompere il nesso causale.

Riparto interno e rischio d’impresa

Particolarmente significativo è il principio applicato in tema di riparto interno tra struttura e sanitario. La Suprema Corte ha cassato la decisione d’appello, censurando la ripartizione meramente “aritmetica” delle colpe basata su una pura e semplice somma algebrica, e ha ribadito che la struttura sanitaria risponde secondo il criterio del rischio d’impresa. Di conseguenza, nel rapporto interno, la responsabilità deve essere ripartita in misura paritaria (50% ciascuno) ex artt. 1298 e 2055 c.c.

Una deroga a tale criterio presuntivo paritario è ammessa unicamente laddove la struttura dimostri una condotta del medico del tutto eccezionale, che, nella specie, non ricorre. Questo principio incide direttamente sulla distribuzione finale del costo del sinistro e, dunque, sull’interferenza tra le diverse coperture assicurative.

Operatività della copertura assicurativa

Sul piano assicurativo, la Corte chiarisce che la contestazione dell’assicuratore circa la mancanza di copertura non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa. Ne deriva che l’assicurato che agisce in manleva è onerato di dimostrare non solo l’esistenza del contratto di polizza, ma anche la sua concreta operatività rispetto allo specifico evento e per il determinato arco temporale dedotto in giudizio.

Clausole claims made

La pronuncia si segnala soprattutto per la conferma della piena validità delle clausole claims made, intese come legittimo strumento di delimitazione del rischio assicurato. Sotto questo profilo, l’operatività della garanzia resta subordinata alla formulazione della richiesta risarcitoria da parte del terzo entro il periodo di efficacia della polizza, conformemente ai limiti temporali e di retroattività pattiziamente concordati. La Corte esclude che la mancata coincidenza tra il periodo di polizza e la richiesta integri un vizio del sistema, trattandosi di conseguenza fisiologica del modello claims made, nonché che possano rilevare, in senso contrario, comportamenti della compagnia non univoci quali l’apertura del sinistro o la liquidazione delle spese legali.

Considerazioni conclusive

La sentenza si segnala perché affronta insieme i profili civilistici e assicurativi, confermando principi consolidati ma rilevanti nella pratica.

Da un lato, viene ribadito un approccio rigoroso ma realistico al nesso causale nelle omissioni sanitarie; dall’altro, si rafforza il principio del rischio d’impresa della struttura, con effetti diretti sul riparto interno della responsabilità e, indirettamente, sugli equilibri tra le coperture.

Sul piano assicurativo, la Corte conferma la validità delle clausole “claims made”, qualificandole come schema contrattuale tipico ex art. 1322, comma 1, c.c., ed esclude che la mera attività difensiva dell’assicuratore possa integrare una rinuncia tacita ai limiti temporali della copertura.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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