Il distributore di un prodotto difettoso può essere chiamato a rispondere al pari del produttore qualora si presenti al consumatore come garante del bene, generando un affidamento in ordine alla qualità e sicurezza del prodotto fornito.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza n. 9001 del 9 aprile 2026
La fornitura di prodotto difettoso
La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa da una paziente sottoposta all’impianto di un defibrillatore cardiaco successivamente rivelatosi difettoso.
A seguito dell’aggravarsi delle condizioni cliniche e della necessità di ulteriori interventi chirurgici per la sostituzione del dispositivo, l’attrice conveniva in giudizio per il risarcimento del danno la società distributrice italiana del prodotto, deducendone la responsabilità.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere né produttrice né importatrice, ma mero distributore, circostanza che, a suo dire, escludeva l’applicabilità della disciplina di cui al Codice del consumo.
I giudici di merito accoglievano tale impostazione, dichiarando inammissibile la domanda per difetto di una condizione dell’azione, ritenendo non configurabile alcuna responsabilità in capo al distributore in assenza di un suo diretto coinvolgimento nel processo produttivo o di una formale identificazione del prodotto con il proprio marchio.
La percezione del consumatore quale ago della bilancia
La Corte di cassazione ribalta l’esito dei giudizi di merito, accogliendo il motivo di ricorso fondato sulla violazione della disciplina eurounitaria in materia di responsabilità da prodotto difettoso.
La pronuncia si colloca nel solco interpretativo tracciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che valorizza una nozione ampia e funzionale di produttore, che non si esaurisce nella figura del fabbricante ma si estende a tutti i soggetti che, nella percezione del consumatore, si presentino come garanti del prodotto.
In tale prospettiva, anche il distributore può essere qualificato come produttore qualora sussista una coincidenza tra il marchio apposto dal produttore sul bene e la denominazione del fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo idoneo a ingenerare affidamento nel consumatore. In entrambe le ipotesi, infatti, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare nello stesso consumatore una fiducia paragonabile a quella che si avrebbe se il bene fosse venduto direttamente dal produttore.
Quali risvolti per l’assicurazione del distributore?
La decisione si segnala per l’importante chiarimento in ordine all’estensione soggettiva della responsabilità da prodotto difettoso, in linea con la finalità protettiva della normativa europea. L’ampliamento della nozione di produttore comporta rilevanti conseguenze applicative, soprattutto nei casi in cui il distributore sia dotato di copertura assicurativa per la responsabilità civile. In tali ipotesi, il danneggiato potrà agire anche nei confronti della compagnia assicurativa del distributore. Al contempo, l’intervento dell’assicurazione del fornitore introduce profili di complessità nei rapporti interni tra gli operatori della filiera, poiché l’assicuratore, una volta indennizzato il danneggiato, potrà attivare azioni di regresso nei confronti del produttore originario o di altri soggetti responsabili.
27.08.2026