La domanda dell’assicurato
Le clausole inserite nei contratti di assicurazione sulla vita che subordinano la liquidazione dell’indennizzo alla produzione, da parte dei beneficiari, della documentazione sanitaria relativa alle cause della morte dell’assicurato deceduto devono considerarsi nulle ai sensi dell’art. 33 Cod. consumo e dell’art. 2698 c.c., determinando un’indebita inversione dell’onere probatorio e rendendo eccessivamente difficile l’esercizio del diritto vantato dai beneficiari della polizza.
Trib. Bari, Sez. II, 17 marzo 2026, n. 1759
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dagli eredi legittimi del defunto nei confronti della compagnia assicurativa con la quale quest’ultimo aveva sottoscritto una polizza vita. La compagnia, infatti, negava la liquidazione dell’indennizzo, deducendo l’omessa produzione, da parte degli eredi/beneficiari, della documentazione medica attestante le cause del decesso dell’assicurato.
La clausola contestata e la posizione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda attorea, rilevando la vessatorietà della clausola contenuta nelle condizioni generali di polizza ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. q) e t), D.lgs. 206/2005.
Secondo il giudice, la previsione contrattuale, oltre a subordinare il pagamento dell’indennizzo in favore dei beneficiari al compimento all’adempimento di oneri formali, determinava un’indebita inversione dell’onere probatorio, addossando ai beneficiari la prova negativa dell’assenza di cause di esclusione della garanzia.
Tale previsione, inoltre, rendeva eccessivamente difficile l’esercizio del diritto derivante dalla polizza, poiché imponeva ai beneficiari la produzione di documentazione medica non agevolmente reperibile.
Il richiamo ai precedenti di legittimità
Sul punto, il Tribunale ha richiamato alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità, nei quali clausole di analogo contenuto erano state qualificate come vessatorie.
In particolare, la Corte di cassazione aveva evidenziato come simili previsioni, considerate nel loro complesso, finissero per costituire un insieme di adempimenti particolarmente gravoso per il beneficiario, senza un reale vantaggio per l’assicuratore diverso da quello di frapporre ostacoli formali al pagamento dell’indennizzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17024/2015).
L’inversione dell’onere probatorio
La pronuncia ha altresì evidenziato la contrarietà della clausola all’art. 2698 c.c., ai sensi del quale sono nulli i patti con cui è invertito o modificato l’onere della prova quando si tratta di diritti indisponibili, oppure quando tale inversione o modificazione renda eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
Nel caso di specie, tale effetto è stato ravvisato nella difficoltà, per i beneficiari, di reperire la documentazione medica richiesta dalla compagnia. Il Tribunale ha infatti considerato che la documentazione sanitaria attiene a dati particolarmente delicati e che il relativo accesso deve essere contemperato con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, richiamando anche l’art. 4 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
Conclusioni
Il Tribunale di Bari ha dunque ribadito, nel solco dell’orientamento già da alcuni anni tracciato dalla Corte di cassazione, che nei contratti di assicurazione sulla vita gli oneri posti a carico del beneficiario non possono tradursi in un aggravio tale da rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto all’indennizzo.
30.09.2026