24.06.2026 Icon

Polizze D&O e inesistenza del rischio: la Cassazione interviene sulla Side B

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna a occuparsi delle polizze D&O e, in particolare, della c.d. Side B coverage, affrontando un tema cruciale sull’equilibrio tra struttura del contratto assicurativo e presupposti di validità del rischio. La pronuncia assume particolare rilievo per l’enunciazione di un principio di diritto “nell’interesse della legge”, destinato a incidere sul mercato delle coperture per amministratori e dirigenti

Corte di cassazione, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18458.

La vicenda in esame

La controversia trae origine dalla richiesta, avanzata da alcune società nei confronti degli assicuratori, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in un contenzioso statunitense.

La polizza stipulata aveva la tipica struttura D&O, inclusiva della garanzia a favore della società per le somme eventualmente corrisposte agli amministratori (c.d. Side B).
I giudici di merito avevano escluso l’operatività della copertura. La Cassazione, investita della questione, dichiara inammissibile il ricorso delle due società italiane per un difetto preliminare (carenza di interesse ad agire), mentre esamina nel merito la sola posizione della consociata statunitense e dichiara inammissibili i motivi di ricorso a essa riferiti.

Polizze D&O: la logica della Side A e della Side B

La Corte coglie l’occasione per ricostruire la funzione delle polizze D&O, qualificate come assicurazioni “multirischio”.

Da un lato, la Side A copre la responsabilità diretta dell’amministratore nei confronti dei terzi; dall’altro, la Side B interviene a rimborso della società che tenga indenne l’amministratore dalle pretese risarcitorie o dalle spese di difesa. Si tratta di uno schema consolidato, in cui la copertura della società assume una funzione di completamento rispetto a quella personale degli amministratori.

Il nodo sistemico: l’assenza di un obbligo di manleva

È proprio sul funzionamento della Side B che si concentra il passaggio più interessante della decisione.

La Corte evidenzia come tale modello contrattuale sia di matrice statunitense, dove l’obbligo della società di tenere indenni gli amministratori trova spesso riconoscimento normativo. Nel nostro ordinamento, invece, non è prevista una regola generale che imponga alla società di manlevare l’amministratore per i danni da questi cagionati a terzi. L’art. 2049 c.c., infatti, fonda una responsabilità verso il terzo, ma non un obbligo interno di indennizzo.

È qui che si crea lo scarto tra modello contrattuale e sistema normativo: la garanzia Side B rischia di essere costruita su un presupposto – l’obbligo “per legge” di manleva – che, nel diritto italiano, è tutt’altro che scontato.

Il passaggio decisivo: inesistenza del rischio e nullità

Partendo da questa constatazione, la Cassazione riporta la questione nell’alveo dei principi generali del contratto di assicurazione. Se il rischio assicurato consiste nell’eventualità che la società debba rimborsare l’amministratore “per legge”, ma tale obbligo non è configurabile nell’ordinamento, allora il rischio è, in realtà, inesistente.
Da qui il principio di diritto: è nulla, ai sensi dell’art. 1895 c.c., la clausola di una polizza D&O che preveda il rimborso alla società di somme corrisposte all’amministratore in assenza di un obbligo legale o contrattuale di manleva. La Corte aggiunge che neppure un pagamento spontaneo della società può fondare la garanzia, perché verrebbe meno il requisito dell’evento non voluto, richiesto dall’art. 1900 c.c. per l’assicurazione contro i danni.

Come leggere il principio: una vera bocciatura della Side B?

La portata della pronuncia, a prima lettura, potrebbe sembrare radicale, ma merita una duplice precisazione.
Innanzitutto, va sottolineato che il principio è stato enunciato “nell’interesse della legge” ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: pur non applicandosi al caso di specie (risolto con l’inammissibilità), esso assume una forte valenza nomofilattica, destinata a orientare le future decisioni di merito.
In secondo luogo, il passaggio decisivo è l’inciso “senza esservi tenuta per legge o per contratto”. La nullità riguarda, quindi, le sole ipotesi in cui la manleva sia meramente eventuale o rimessa alla discrezionalità della società. Diversamente, quando l’obbligo di indennizzo trovi una fonte certa (ad esempio, statutaria o contrattuale), la struttura della Side B resta compatibile con il sistema.

Considerazioni conclusive

La presente ordinanza offre un chiaro monito con funzione orientativa, richiamando l’attenzione su un profilo spesso dato per acquisito nella prassi. Il richiamo agli artt. 1895 e 1900 c.c. segna un limite netto all’autonomia negoziale, imponendo che la copertura assicurativa non si estenda a situazioni in cui il rischio sia solo apparente. La decisione invita gli operatori a una maggiore attenzione nella costruzione delle clausole, affinché il presupposto del rischio sia effettivo e giuridicamente configurabile.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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