Il giudice, nell’interpretazione della polizza stipulata tra assicuratore e professionista, non può fare ricorso ai criteri di interpretazione sistematica, conservativa o secondo buona fede al fine di modificare o ampliare il contenuto del contratto, quando le clausole risultino chiare e univoche. Parimenti, l’entità del premio assicurativo non può essere assunta quale parametro per estendere in via giudiziale l’ambito della garanzia pattuita.
Corte di cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 14046 del 13 maggio 2026.
L’interpretazione estensiva delle clausole contrattuali
La vicenda trae origine da un intervento chirurgico eseguito presso una casa di cura privata, nel corso del quale l’anestesia praticata dal sanitario provocava alla paziente una lesione neurologica permanente. La danneggiata conveniva in giudizio la struttura sanitaria e il medico; quest’ultimo chiamava in garanzia il proprio assicuratore per la responsabilità civile professionale.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa eccepiva l’inoperatività della polizza, sostenendo che, qualora il sanitario avesse svolto la propria attività all’interno di una struttura sanitaria munita di copertura assicurativa per la responsabilità del personale ivi operante ai sensi dell’art. 1891 c.c., la garanzia prestata al professionista dovesse operare soltanto “a secondo rischio”, ossia limitatamente all’eventuale eccedenza rispetto al massimale garantito dalla polizza della struttura. In assenza di tale copertura ex art. 1891 c.c., la garanzia del professionista avrebbe potuto operare esclusivamente nell’ipotesi di insolvenza dell’ente sanitario.
Il Tribunale, respingendo le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa, accoglieva sia la domanda risarcitoria sia quella di manleva proposta dal sanitario nei confronti dell’assicuratore. La Corte d’appello confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo, da un lato, che la clausola non subordinasse l’operatività della copertura assicurativa all’insolvenza della struttura sanitaria e, dall’altro, che una lettura strettamente aderente al dato letterale avrebbe finito per svuotare di concreta utilità il contratto di assicurazione. In altri termini, l’interpretazione letterale, secondo il giudice di secondo grado, violava i criteri ermeneutici dell’interpretazione complessiva delle clausole, dell’interpretazione conforme alla natura e all’oggetto del contratto, della conservazione del negozio e della buona fede.
La Cassazione, con ordinanza del 13 maggio 2026, n. 14046, ha invece cassato la sentenza di merito, affermando che il giudice non può alterare, in nome di un risultato ritenuto più equo, il significato di una clausola contrattuale liberalmente pattuita dalle parti.
Il primato del dato letterale
Il nucleo centrale della pronuncia risiede nella riaffermazione del primato del dato letterale nell’interpretazione del contratto di assicurazione.
Secondo la Suprema Corte, la clausola controversa, che prevedeva espressamente l’operatività della copertura del medico a secondo rischio in presenza di assicurazione della struttura e, in difetto, per la sola ipotesi di insolvenza dell’ente sanitario, delimitava in modo chiaro il rischio garantito.
Ne consegue che i criteri di interpretazione sistematica, conservativa e secondo buona fede non possono essere utilizzati per riscrivere il contenuto negoziale quando il testo contrattuale risulti univoco.
La Cassazione esclude, inoltre, che la misura del premio possa fungere da parametro per ampliare giudizialmente la copertura, evidenziando come il rapporto tra premio e rischio appartenga alla sfera dell’autonomia negoziale delle parti e non possa essere oggetto di rimodulazione in sede interpretativa.
Considerazioni conclusive: fino a che punto il giudice può incidere, in via interpretativa, sulle clausole che delimitano il rischio assicurato?
In definitiva, il giudice non può rimettere in discussione l’equilibrio tra premio e rischio quale espressione dell’assetto negoziale liberamente definito dalle parti, trattandosi di un profilo rimesso alla loro autonomia contrattuale e, pertanto, sottratto al sindacato giudiziale, purché il consenso si sia validamente formato. Si tratta di un principio di carattere generale che, seppur affermato dalla Suprema Corte in materia di responsabilità professionale sanitaria, è destinato a proiettare i propri effetti anche in altri settori della disciplina assicurativa.
04.06.2026